7 
 
europei hanno il diritto di accedere alla legislazione europea nella propria lingua. Al fine di 
garantire a tutti i rappresentanti degli Stati membri la possibilità di esprimersi nella loro 
lingua madre e la disponibilità degli atti in tutte le lingue ufficiali 3 si ricorre alle cosiddette 
"lingue ponte", il cui uso consente di servirsi di una lingua intermedia senza tradurre 
direttamente da una lingua in tutte le altre 4. Questo sistema consente di contenere 
notevolmente i costi e, in futuro, le traduzioni multilingue verranno effettuate solo se è 
strettamente necessario, incrementando invece l'uso dell'inglese e delle altre due lingue 
più impiegate nell’attività quotidiana delle istituzioni europee, ossia il francese e il tedesco. 
Tuttavia, a volte,  la combinazione linguistica risulta indispensabile, poiché ogni 
rappresentante interviene nella propria lingua madre. Nell'"eurolinguaggio" esistono alcuni 
termini convenzionali, come l'"acquis communautaire", che non hanno una traduzione 
letterale, vi sono parole che necessitano di un giusto inserimento nel loro contesto 
istituzionale e politico europeo come "Commissario", "Alto Rappresentante", 
"Convenzione", oppure sigle come Pesc 5, Peco 6, Eurjust 7, Olaf 8, nonché neologismi. Tali 
                                                          
3
 Ciascun Paese che aderisce all’Unione decide quale delle sue lingue ufficiali desidera che sia 
utilizzata come lingua ufficiale nell’UE. […] I cittadini europei possono comunicare con le istituzioni 
nella propria lingua nazionale. 
Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”, Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p. 3. 
 
4
 Il Parlamento europeo ha realizzato un sistema basato su sei lingue ponte: inglese, francese, tedesco, 
italiano, polacco e spagnolo. 
Per passare dal lituano al polacco, all’italiano, al finlandese etc. si può usare ad esempio il francese: 
una persona traduce dal lituano al francese, poi gli altri traduttori dal francese nelle restanti lingue, 
utilizzando il “ponte” linguistico rappresentato dal francese. 
Cfr. E. PUSILLO, Europa contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione, Ecig 
Genova 2007, p. 13;  Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”, Ufficio 
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p. 19. 
 
5
 Acronimo di Politica Estera e di Sicurezza Comune. 
Cfr. http://europa.eu/scadplus/glossary/index_it.htm 
 
6
 Acronimo che indica i Paesi dell’Europa Centrale e Orientale. 
Cfr. E. PUSILLO, Europa contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione, Ecig 
Genova 2007, p. 13. 
 
7
 Termine che deriva dal latino: euro-justitia. 
Cfr. http://europa.eu/scadplus/glossary/index_it.htm. 
 
8 
 
espressioni, talvolta, se tradotte nelle altre lingue negli atti amministrativi diventano quasi 
bizzarre 9. 
Nell’ambito dei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Europea particolare 
importanza riveste la distinzione tra  lingue processuali e  lingue di lavoro. Le prime sono  
impiegate nei processi: per ogni causa deve essere scelta una sola lingua processuale  dal 
ricorrente così come è previsto dalla disposizione del regolamento di procedura 10. Nei 
ricorsi pregiudiziali, invece, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che si è 
rivolto alla Corte di Giustizia 11. Le seconde sono le lingue che vengono utilizzate dai membri 
e dal personale della Corte per esigenze pratiche di comunicazione interna e di lavoro in 
comune. La lingua di lavoro ufficiale attualmente è  il francese, e di conseguenza, gli atti 
processuali che non son scritti in questa lingua vengono tradotti in francese dai servizi della 
Corte. 
L’Unione Europea dispone di un’agenzia specializzata, il “Centro di traduzione degli 
organismi dell’Unione Europea” (Cdt) istituito nel 1994 e con sede a Lussemburgo che 
assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento delle istituzioni e degli organismi 
                                                                                                                                                                    
8
 Sigla indicante l’ “ufficio europeo per la lotte antifrode” derivato dal francese “Office Européen de 
Lutte Antifraude”. 
Cfr. http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_it.html. 
 
9
 In un articolo apparso a Limes, rivista italiana di geopolitica, un traduttore riporta la sua esperienza 
di traduzione di termini nelle lingue usate nei contesti comunitari. Per esempio in un Regolamento del 
1989 relativo ai contributi della politica agricola aveva affrontato il caso della “pecora che dà il 
premio” (da “ewe eligible for premium”), trattandosi invece  semplicemente di premi comunitari. 
Cfr. E. PUSILLO, Europa contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione, Ecig 
Genova 200, p. 14. 
 
10
 Se il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica con residenza in uno Stato 
membro, la lingua processuale è la lingua ufficiale di questo Stato membro. 
Cfr.Ibidem, p. 149. 
 
11
 I giudici e gli avvocati in generale non sono soggetti alla norma circa la lingua processuale. Essi 
sono liberi di porre domande in qualsiasi lingua ufficiale dell'Ue e si possono avvalere di traduttori 
esperti. 
Cfr.Ibidem, p. 149. 
 
 
9 
 
comunitari12. La missione del Centro prevede inoltre una collaborazione a livello 
istituzionale, ossia una stretta partecipazione alle attività del Comitato interistituzionale 
della traduzione e dell’interpretazione che ha come obiettivo lo sviluppo delle economie di 
scala a livello del sistema comunitario di traduzione. Tale collaborazione contribuisce anche 
allo sviluppo di progetti terminologici come la realizzazione di una banca dati terminologica 
dell’Unione Europea denominata Iate (Inter Active Terminology for Europe) disponibile in 
rete 13. 
Come rivela un rapporto della Commissione Europea, nell’Unione Europea la 
maggior parte della popolazione possiede la padronanza di tre lingue comunitarie, e in 
questo modo trae vantaggio dalla cittadinanza europea e dal mercato unico, riesce a 
muoversi più liberamente tra Paesi diversi per motivi di studio, formazione, lavoro. Molte 
imprese, inoltre, investono nella formazione linguistica del proprio personale o assumono 
persone che conoscono le lingue. La Commissione si è posta l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza di almeno due altre lingue europee oltre la propria lingua madre attraverso 
iniziative e programmi numerosi 14.  Tra questi, il programma Media della Commissione 
                                                          
12
 Istituito con Regolamento (CE) n 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994 (GUCE L 314 del 
7.12.1994), modificato da ultimo Regolamento (CE) n 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 
(GUCE L245 del 29.9.2003). Con l’allargamento è aumentato il ricorso a traduttori e interpreti abili 
nella traduzione attiva e passiva, mentre prima la prassi era la traduzione solo verso la propria lingua 
madre. Per razionalizzare le spese ci si avvale di agenzie private per tradurre i documenti meno 
importanti. 
Cfr. http://eur-lex.europa.eu/; Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”, 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p. 20. 
 
13
 Cfr.  http://europa.eu/agencies/community_agencies/cdt/index_it.htm. 
 
14
 Per la promozione dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue l’Unione Europea fornisce 
due programmi: Socrates, programma d’istruzione di portata generale e Leonardo da Vinci, basato 
sulla formazione professionale. Fra le attività di Socrates rientrano Comenius, che si fonda 
sull’istruzione scolastica e prescolastica e Grundtvig, che si occupa dell’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita e dell’insegnamento agli adulti. 
Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”, Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p.p. 12- 13; Cfr. E. PUSILLO, Europa 
contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione, Ecig Genova 200, p. 15;  
 
  
10 
 
Europea finanzia il doppiaggio e il sottotitolaggio di film europei da proiettare nelle sale 
cinematografiche dei Paesi dell’Ue 15. 
Ogni anno, inoltre, il Consiglio d’Europa organizza la “Giornata europea delle 
lingue” che si festeggia il 26 settembre, al fine di sensibilizzare i cittadini alla questione delle 
lingue e del loro apprendimento 16. 
L’Unione Europea ha oggi un Commissario al multilinguismo  i cui obiettivi sono 
preservare e sostenere il patrimonio linguistico dei Paesi europei, promuovere 
l’apprendimento delle lingue europee negli Stati membri per aumentare la competitività e 
la mobilità delle imprese e dei cittadini, nonché il multilinguismo in varie politiche 
dell'Unione europea, come quelle relative alla cultura, all'istruzione, alla comunicazione e 
all'occupazione 17.  
Nella traduzione giuridica a livello comunitario il giurista linguista, che appartiene 
alla Direzione “Qualità della legislazione” del Servizio Giuridico 18, rappresenta una figura 
molto importante. Questi possiede le tecniche di redazione legislativa, nonché le nozioni di 
linguistica appropriate; egli è, quindi, sia un tecnico della legislazione che propone 
correzioni formali, modifiche testuali, sia uno specialista della lingua, in quanto il diritto è 
anche una lingua. Il giurista linguista deve comprendere se il committente politico, nella 
                                                          
15
 Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”, Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p. 14. 
 
16
 Cfr. Ibidem, p. 14; cfr. “L’anno europeo delle lingue 2001: alcuni elementi importanti”,  Ufficio 
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 2001, p.1. 
 
17
 Dal 2007 questa figura è ricoperta dal rumeno Leonard Orban. Cfr. 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_it.htm. 
 
18
 La Direzione “Qualità della legislazione” è composta da 130 persone (tre giuristi per ciascuna 
lingua ufficiale, coadiuvati da un personale di supporto, una coordinazione centrale ed un team per la 
codificazione) ed ha la funzione di verificare tutti gli atti normativi comunitari per quanto riguarda la 
qualità del drafting. 
Cfr.  MANUELA GUGGEIS, “Il ruolo del giurista linguista”, p 20, in “La traduzione del diritto 
comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, Università degli 
Studi di Trento, 2007. 
 
 
11 
 
scelta di un determinato termine, intendeva creare una nuova parola; in questo caso, 
quindi, deve coniare un neologismo o usare un termine già esistente attribuendogli un 
nuovo significato. Nella redazione di un testo, questi si serve della Guida alla redazione 
legislativa delle istituzioni comunitarie 19. 
Il multilinguismo nell’Unione Europea costituisce uno degli aspetti più problematici 
del drafting 20 giuridico, poiché la molteplicità delle lingue comporta molte eventualità 
d'errori in traduzione. Nella linea direttrice 5 dell'accordo tra il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione si dice che “durante tutto il procedimento di formazione i progetti di atti 
comunitari sono redatti usando termini e costruzioni rispettosi del carattere plurilingue 
della legislazione comunitaria”. Già al momento della stesura dell’originale si deve prestare 
attenzione alle future traduzioni per prevenire gli eventuali errori. Una funzione importante 
nella traduzione comunitaria è la comparazione, i testi tradotti quindi vengono comparati 
tra loro nelle varie versioni linguistiche, e la coredazione, nell’esame finale si retroagisce sul 
testo di partenza se questo ha dato luogo a interpretazioni errate e a difficoltà di 
traduzione. 
Un altro rilevante problema nella traduzione comunitaria è rappresentato dalla 
terminologia. Il legislatore adotta una terminologia già in uso in molti ordinamenti giuridici 
degli Stati membri e nel momento della stesura nelle versioni linguistiche ufficiali si 
pongono alcune questioni: bisogna sapere se il termine è mono- o plurisemantico nella 
                                                          
19
 Cfr.  M. GUGGEIS, “Il ruolo del giurista linguista”, p. p. 22 -24, in “La traduzione del diritto 
comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, Università degli 
Studi di Trento, 2007; Cfr. T. GALLAS, “Drafting multilingue: missione impossibile?”, in“La 
traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti 
Ferrari, Università degli Studi di Trento, 2007.  
 
20
 Esite un drafting formale, caratterizzato dall’insieme di regole stilistiche che riguardano la stesura 
dei testi normativi, e un drafting sostanziale, caratterizzato da norme giuridiche di indicazioni 
politiche, specifiche del contesto di riferimento di ogni Stato. 
Cfr. M. R. FERRARESE, “Drafting e traduzione: un’insolita accoppiata, p. 169, in “La traduzione 
del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, 
Università degli Studi di Trento, 2007.  
 
12 
 
lingua dell'originale, se il significato nella lingua di partenza riproduce esattamente il 
concetto voluto dal legislatore nel caso in cui tale termine debba assumere un nuovo 
significato nell'atto legislativo comunitario, se il termine si può reperire nelle lingue ufficiali 
e se in queste tale termine riproduce veramente il contenuto che deve essere attribuitogli 
(se nella lingua di arrivo non esiste il termine corrispondente all'originale allora si può 
lasciare in certi casi il termine straniero). Il giurista può dare una spiegazione del termine 
usato al destinatario della norma, e se si rende conto che il multilinguismo può dar vita a 
interpretazioni divergenti può ricorrere all’uso di definizioni. 
Occorre un'interazione tra l’accademico del diritto comparato e il giurista linguista 
attraverso la quale si può far fronte al problema del drafting multilingue riguardante la 
terminologia. Quest’interazione si applica con una collaborazione costante tra il legista che 
presenta il problema nelle varie sfaccettature ed il comparatista che tiene conto degli 
elementi che le indagini parallele per le altre lingue fanno emergere 21.  
La terminologia giuridica, inoltre, è interdisciplinare: il “Systemgebundenheit” del 
linguaggio giuridico, ossia quello stretto legame tra il diritto ed il contesto storico-culturale, 
linguistico accomuna concetti giuridici che fanno capo a teorie (sociali, politiche) e a sistemi 
linguistici diversi, comportando molte difficoltà di traduzione. Vi sono, infatti, rarissimi casi 
di equivalenza perfetta tra le lingue ed il massimo grado a cui si possa aspirare è 
rappresentato da una “near equivalence", ossia al caso in cui due termini giuridici abbiano 
in comune tutte le caratteristiche semantiche e la maggior parte delle altre caratteristiche 
accessorie. I testi comunitari devono possedere uno stile che tenga conto della pluralità dei 
sistemi giuridici nazionali,  in modo da garantire maggior coerenza e parallelismo tra le varie 
                                                          
21
 Cfr. T. GALLAS, “Drafting multilingue: missione impossibile?”,p.p. 27- 40, in“La traduzione del 
diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, 
Università degli Studi di Trento, 2007.  
 
 
 
13 
 
versioni. Non esistendo una lingua comunitaria, si deve seguire uno standard comunitario 
consapevole delle differenze tra gli ordinamenti nazionali, seppur slegato e indipendente. 
L’esigenza di  uniformazione del linguaggio giuridico comunitario si bilancia molto 
spesso con quella di una chiarezza terminologica che implica una chiarezza comparativa ed 
un approfondimento interdisciplinare 22. Non vi sono, infatti, né garanzie di consolidamento 
dell’interpretazione, né la possibilità di prevedere come vengano recepite le norme a livello 
locale. 
Considerando il rapporto tra il multilinguismo e la ricerca di coerenza, l'edificazione 
di un “Common framework of reference” presupporrebbe la ricomposizione delle 
comprensioni nazionali del diritto comunitario. Il linguaggio giuridico, infatti, dovrebbe 
tener  in maggior considerazione le concettualizzazioni dei lettori nazionali per migliorare la 
comprensibilità dei principi normativi e della terminologia giuridica. Il diritto comunitario 
impone relazioni obbligate fra il livello dell’Unione e quello degli Stati membri e si dovrebbe  
effettuare una lettura decontestualizzata dei testi normativi per trovare nozioni che 
consentano un ragionamento giuridico coerente fra livello comunitario e livello nazionale 23. 
La terminologia comune presume un lavoro di attraversamento delle culture che 
                                                          
22
 Bisogna avvalersi, inoltre, di validi strumenti terminologici con i quali possano essere soddisfatti 
alcuni criteri: una collaborazione tra giuristi e linguisti esperti, finalità e utenti ben definiti già dal 
principio, termini corredati da informazioni che caratterizzano i tratti concettuali principali e le loro 
relazioni, nonché l’indicazione del grado di equivalenza. 
Cfr. F. BULLO, “Il lavoro terminologico tra comparazione e diritto europeo”, pp. 87-110, in“La 
traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti 
Ferrari, Università degli Studi di Trento, 2007; Cfr. G. AJANI, “Comparazione giuridica, traduzione 
e “coerenza”del diritto privato europeo, p. 121,  in“La traduzione del diritto comunitario ed 
europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, Università degli Studi di Trento, 
2007. 
 
23
 Cfr. F.PALERMO, “Lingua, diritto e comparazione nel contesto comunitario”, p. 153, in“La 
traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti 
Ferrari, Università degli Studi di Trento, 2007; cfr.G. AJANI, “Comparazione giuridica, traduzione 
e “coerenza”del diritto privato europeo, p. 128- 130,  in“La traduzione del diritto comunitario ed 
europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, Università degli Studi di Trento, 
2007. 
 
14 
 
sottendono ai vari sistemi giuridici, assicurando termini e riferimenti corretti ed attendibili 
24
. 
 
 
I. II. Il progetto di un Codice Civile Europeo: modelli e tendenze 
Sul finire degli anni Novanta le istituzioni europee hanno dato l’avvio ad un 
progetto che potrebbe ripercuotersi notevolmente sul futuro dei cittadini dell’Unione 
Europea: sul tavolo della discussione accademica e scientifica si è posto infatti il quesito se 
sia opportuno fornire all’Unione un codice civile comune a tutti gli Stati membri. I motivi 
vanno ricercati negli obiettivi a cui da anni mira la Commissione Europea: l’abbattimento 
delle barriere nel mercato interno, inteso come spazio dove avviene la libera circolazione 
delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali,  nonché di quegli ostacoli che limitano 
tali libertà, come le transazioni commerciali tra gli Stati membri, e l’integrazione europea.  
Una delle maggiori cause della limitazione agli scambi è rappresentata dalle diversità 
normative delle nazioni europee.  
I primi passi che hanno portato alla nascita dell'idea di un codice civile europeo 
sono riconducibili al Parlamento europeo. Nelle risoluzioni del 1989 e del 1994, tale organo 
politico fa un appello alla  Commissione Europea, al Consiglio e agli Stati membri in cui 
invita “ad iniziare i lavori di elaborazione di un Codice comune europeo di diritto privato” 
che in un primo momento incontra il favore solo degli ambienti accademici, mentre 
successivamente  anche l’interesse della Commissione Europea 25.  Questa istituzione, 
                                                          
24
 Cfr. M.R. FERRARESE, “Drafting e traduzione: un’insolita accoppiata, p. 177, in “La traduzione 
del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, 
Università degli Studi di Trento, 2007.  
25
 Negli ambienti accademici si apre un dibattito e si da l'avvio a iniziative scientifiche volte a creare o 
individuare norme giuridiche comuni agli Stati membri. Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Trento si da l’avvio al progetto “Il Nucleo Comune del Diritto Privato Europeo/ The 
Common Core of European Private Law” diretto dai Proff. Ugo Mattei e Mauro Bussani. 
15 
 
infatti, nel 2001,  emana una comunicazione in cui propone la realizzazione di una 
normativa comune a tutti gli Stati membri. Nel novembre dello stesso anno, il Consiglio, in 
riferimento alla proposta della Commissione, relativamente al tema dei contratti, dichiara 
che “l’armonizzazione del diritto dei contratti è ormai necessaria”26. A questo seguono 
ulteriori comunicazioni della Commissione dove si definisce un vero e proprio progetto 
tecnico e finanziario che potrebbe costituire un primo passo verso la realizzazione del 
Codice Civile Europeo 27. 
Alcuni studiosi degli ambienti accademici segnalano però una mancanza di 
attenzione verso i valori sociali dell’Unione Europea da parte della Commissione: 
bisognerebbe, quindi, dotare l’Europa non solo di uno strumento tecnico-giuridico, ma 
anche sociale, creando un insieme di norme che attribuiscano una connotazione sociale 
all’Unione Europea  28. 
Già precedentemente la Commissione Europea si è interessata all’attività dottrinale 
volta a unificare il diritto privato in materia dei contratti, dando vita ad un piano d’azione 
che ha fornito un “Common Frame of Reference” (Quadro comune di riferimento, CFR), 
sostenendo finanziariamente un gruppo di studiosi componenti la “Commission on 
                                                                                                                                                                    
Cfr. E. IORIATTI FERRARI, “Codice Civile Europeo: un’occasione per l'Europa sociale”, in 
“Europa”, p. 1. 
 
26
 Cfr. Risoluzione 26 maggio 1989, in GC, C 158 del 28 giugno 1989, p. 400; Risoluzione 2 maggio 
1994, in GC, C 205 del 25 luglio 1994, p. 518;  
http://www.europarl.europa.eu/parliament.do?language=IT. 
 
 
27
 Per maggiori informazioni sulle dichiarazioni della Commissione Europea si consulti il sito: http:// 
ec.europa.eu/index_it.htm// 
 
28
 Un gruppo di studiosi redigono un Manifesto in cui si auspica alla realizzazione di un diritto 
comune europeo che porti forme di giustizia sociale, con il fine di proteggere le classi sociali più 
deboli, come i lavoratori, le piccole imprese, nonché al riconoscimento di valori come l'ambiente, la 
cultura, le lingue. 
Cfr. Rivista Critica del Diritto Privato, Torino, Jovene editore Napoli, 2005, p.99. 
 
Cfr. E. IORIATTI FERRARI, “Codice Civile Europeo: un’occasione per l'Europa sociale”, in 
“EUROp.a.”,  ottobre 2005, pp. 1-2. 
 
 
16 
 
European Contract Law” (CECL) e impegnati nella redazione dei “Principles of European 
Contract Law” (Principi europei del diritto dei contratti) denominati PECL 29. Tali principi 
potrebbero costituire un modello per la creazione del Codice Civile Europeo o 
eventualmente essere integrati al suo interno 30. Questo Common Frame of Reference ha 
dato vita ad una raccolta della terminologia giuridica in materia dei contratti, comune a 
tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea ed è il prodotto di accordi e negoziazioni, nonché di 
una forma di inventiva sia giuridica, che linguistica, poiché si tratta di “dire quasi la stessa 
cosa” in diverse lingue e in diversi sistemi giuridici che coinvolge inevitabilmente anche la 
comparazione giuridica 31. 
Analogamente ad un codice civile nazionale, un Codice Civile Europeo dovrebbe 
contenere la maggiori aree del diritto privato: il diritto di famiglia, il diritto di successione, il 
diritto di proprietà e il diritto di obbligazioni che include il diritto dei contratti, del diritto di 
risarcimento per fatto illecito. Nonostante ciò, permane il dubbio di includere o meno  il 
diritto di famiglia e di successione all’interno di questo codice, per il fatto che questi sono 
strettamente legati al diritto civile e alla cultura del proprio Paese e, quindi, potrebbe non 
esserne possibile l’integrazione o potrebbero essere inadatti per la creazione di un codice 
uniforme che comprenda l’intera Unione Europea. Nel 1997 il Governo olandese tiene una 
                                                          
29
 Questo gruppo è noto anche sotto il nome di “Commissione Lando” . Staudenmayer, soffermandosi 
sulle recenti direttive in materia di contratti, ha sottolineato come i PECL possano costituire una 
grande risorsa per raggiungere l’integrazione europea. La prima parte dei PECL è stata pubblicata nel 
1995, seguita dalla seconda parte nel 1999 e dall’ultima parte nel 2003. 
Cfr. D. STAUDENMAYER, Intervento reso in occasione della presentazione della seconda versione 
versione dei Principles of European Contract Law, Utrecht, 16 dicembre 1999; E. IORIATTI 
FERRARI, “Codice civile europeo. 
Il dibattito, i modelli, le tendenze”, CEDAM, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Trento, vol. nr. 64, P. 13; http: //wikipedia.org//. 
 
30
 Si stima che questo processo di uniformazione durerà 40 anni. 
Cfr. E. IORIATTI FERRARI, “Codice civile europeo. 
Il dibattito, i modelli, le tendenze”, CEDAM, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Trento, vol. nr. 64, P. 13; http: www.wikipedia.org. 
 
31
 Cfr. M.R. FERRARESE, “Drafting e traduzione: un’insolita accoppiata”, pp. 175-176, in “La 
traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti 
Ferrari, Università degli Studi di Trento, 2007.