13 
 
CAPITOLO 1. LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
 
1.1. La tutela dei diritti umani a livello universale 
Fino al XIX secolo, nel diritto interno degli Stati non vi erano norme che tutelassero 
la persona umana. Il sovrano era lo Stato ed aveva pieni poteri, non essendovi un 
giudice che potesse sindacare le sue azioni. La negazione di qualsiasi diritto dei 
sudditi, qualificante lo Stato assoluto, fu successivamente temperata con l’avvento 
dello Stato liberale, attraverso il riconoscimento dei primi diritti e libertà di tipo civile e 
politico, per poi giungere all’individuazione di ulteriori diritti economici e sociali tipici 
dello Stato sociale
2
. È solo nel corso del Novecento che il tema della protezione dei 
diritti umani ha iniziato a impegnare anche la comunità internazionale, superando in 
questo modo la pretesa degli Stati di non subire interferenze esterne
3
. L’adozione della 
Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (d’ora in avanti anche Nazioni Unite od 
ONU), avvenuta a San Francisco il 26 giugno 1945
4
, ha dato avvio al processo di 
transizione verso un nuovo ordine internazionale in cui la tutela dei diritti umani 
rappresenta una condizione necessaria per assicurare la pace e la sicurezza 
internazionali
5
. Oggi l’osservanza dei diritti umani da parte di ciascuno Stato non 
rappresenta più una questione di diritto interno ma un interesse generale che riguarda 
la comunità internazionale nel suo complesso. 
Prima di approfondire il tema della tutela dei diritti umani a livello universale è 
tuttavia necessario sottolineare cosa si intende per diritti umani. Secondo una 
definizione data dalla “Equality and Human Rights Commission” della Gran Bretagna i 
diritti umani sono: “the basic rights and freedoms that belong to every person in the 
world, from birth until death. They apply regardless of where you are from, what you 
believe or how you choose to live your life. They can never be taken away, although 
they can sometimes be restricted”
6
. Le Nazioni Unite qualificano i diritti umani come 
 
2
 T. Scovazzi, Introduzione, in L. Pineschi (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani, 
Milano, 2006, p. 1. 
3
 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tomasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, seconda 
edizione, Bologna, 2019, p. 23. 
4 
Entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945. 
5
 Carta delle Nazioni Unite, adottata a San Francisco il 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 
1945, Preambolo, art. 1 c. 2 e c. 3.  
6
 Si rimanda alle informazioni contenute alla pagina web dell’Equality and Human Rights 
Commission. Tale Commissione è un organismo che ha ottenuto il riconoscimento da parte delle
Capitolo 1 
14 
 
quei diritti appartenenti a tutti gli esseri umani, indipendentemente da razza, sesso, 
nazionalità, etnia, lingua, religione o altre condizioni
7
. Da ciò deriva che i diritti umani 
sono diritti fondamentali attribuiti a una persona soltanto per il fatto di essere un 
individuo e in quanto tali non possono essere violati.  
 
1.1.1. Evoluzione storica 
Nel corso del tempo gli individui non hanno sempre beneficiato della stessa tutela 
in materia di diritti umani di cui godono attualmente. Prima della nascita dello Stato 
liberale non vi erano norme poste a protezione della persona umana. Dal 1600 al 1900 
gli individui erano sottoposti al dominio degli Stati, "considerati come «oggetti» o, al 
massimo, «beneficiari» di norme internazionali"
8
. Soltanto a partire dal 1800, la 
situazione iniziò a mutare. I sistemi di diritto pubblico o costituzionale di diversi Paesi 
si arricchirono di norme volte a tutelare i privati cittadini (gli uomini- individui) da 
possibili abusi perpetrati a loro danno dai poteri pubblici (gli uomini- Stato)
9
. Molti Stati 
adottarono le prime Costituzioni al fine di fissare in un documento solenne i diritti e le 
libertà di cui godevano i sudditi, limitando la libertà di arbitrio delle autorità pubbliche. 
A partire da quel momento, sono state adottate le prime norme relative ai diritti umani 
riguardanti i rapporti tra privati individui e coloro che esercitano il potere pubblico. 
Nacque così la nozione di diritti umani basata sul presupposto che la persona umana 
non può essere ridotta a un mezzo per la realizzazione di finalità dello Stato. Ne 
consegue “l’obbligo del rispetto della dignità della persona umana in relazione a 
qualsiasi altro fine dello Stato”
10
. 
Se lungo e complesso è stato il percorso che ha portato all’affermazione dei diritti 
umani negli ordinamenti interni degli Stati, non meno travagliata è risultata la loro 
affermazione a livello internazionale. Nell’ambito del diritto internazionale, a partire 
dalla metà del Novecento, il concetto secondo il quale l’individuo è titolare di diritti da 
proteggere anche nei confronti dello Stato di appartenenza rappresentò una novità. In 
verità, già dal primo dopoguerra, si ebbe un primo, seppur modesto, progresso verso 
 
Nazioni Unite come istituzione nazionale per i diritti umani. È stata istituita nel 2006 allo scopo di 
contrastare le discriminazioni, promuovere le pari opportunità e proteggere i diritti umani: 
https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/what-are-human-rights.  
7
 Al riguardo si veda l’art. 1, par.3, della Carta delle Nazioni Unite. 
8
 A. Cassese, Diritto internazionale, a cura di M. Frulli, terza edizione, Bologna, 2017, p. 209. 
9
 M. Giuliano, T. Scovazzi, T. Treves, Diritto internazionale, Parte generale, Milano, 1991, p. 67. 
10
 T. Scovazzi, Introduzione cit., p. 2.
La tutela internazionale dei diritti umani 
15 
 
la creazione di un sistema internazionale di protezione dei diritti umani, con la 
conclusione di alcuni trattati di pace che sancivano mutamenti territoriali e nei quali 
furono inserite delle clausole relative ai diritti che uno Stato doveva attribuire a individui 
appartenenti a determinate minoranze etniche, religiose o linguistiche
11
. In questo 
modo, il diritto internazionale poté interferire sul modo in cui uno Stato trattava i propri 
cittadini, seppur limitatamente ai casi in cui gli individui costituissero una minoranza 
distinta per ragioni di etnia, religione o lingua rispetto alla maggioranza degli altri 
cittadini
12
. 
Tuttavia, per giungere all’affermazione dell’idea che la persona umana richiede di 
essere tutelata in quanto tale, si dovette aspettare la fine della seconda guerra 
mondiale e, in particolare, l’adozione della Carta delle Nazioni Unite. Tale strumento 
fu originariamente adottato da 51 Stati mossi dal comune obiettivo di unire le proprie 
forze al fine di preservare la pace e la sicurezza internazionali, salvando le future 
generazioni dal flagello della guerra
13
. A questo scopo nacque l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, la quale opera tuttora perseguendo i fini stabiliti dalla Carta: il 
mantenimento della pace e la sicurezza internazionale; lo sviluppo di relazioni 
amichevoli tra le nazioni; la promozione e il rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione
14
. 
L’inserimento all’interno dell’atto istitutivo delle Nazioni Unite di un fine tanto 
importante quanto la tutela dei diritti umani rappresenta, oltre che un obiettivo 
fondamentale dell’Organizzazione, una condizione indispensabile per il mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionali, così come ha osservato lo stesso 
Segretario generale delle Nazioni Unite: “(…) we will not enjoy development without 
security, we will not enjoy security without development, and we will not enjoy either 
without respect for human rights”
15
. Nel medesimo documento, il Segretario generale 
 
11
 Si veda, ad esempio, il trattato di pace fra le Potenze Alleate e la Polonia, concluso a Versailles, 
il 28 giugno 1919, entrato in vigore il 10 gennaio 1920.  
12
 M. Giuliano, T. Scovazzi, T. Treves, Diritto internazionale cit., p. 69. 
13
 Si veda al riguardo il Preambolo della Carta delle Nazioni Unite nella parte in cui recita: “We the 
peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, 
which twice in our life-time has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in 
fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men 
and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and 
respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be 
maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom (…)”. 
14
 Art. 1.3 della Carta delle Nazioni Unite.  
15
 Rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite, In larger freedom: towards development, 
security and human rights for all, doc. A/59/2005, 21 marzo 2005, par. 17.
Capitolo 1 
16 
 
ha ribadito l’importanza della protezione dei diritti umani, affermando che gli Stati 
meglio governati e che rispettano i diritti umani si trovano in una situazione più 
favorevole e capace di evitare conflitti e superare gli ostacoli allo sviluppo
16
.  
Di fatto, la Carta delle Nazioni Unite non contiene una definizione di diritti umani, né 
elenca il loro contenuto. Nel corso dei negoziati si decise, infatti, di redigere un vero e 
proprio catalogo di diritti umani solo in un secondo momento. Tuttavia, la Carta 
rappresenta un importante strumento, al cui interno si trova una norma che, col tempo, 
ha assunto la qualità di “diritto umano di rilevanza autonoma”
17
, ossia il principio di non 
discriminazione.  
Quanto enunciato all’art. 1, comma 3
18
, è ribadito all’art. 55, contenuto nel capitolo 
della Carta in materia di cooperazione internazionale economica e sociale, che 
attribuisce all’Organizzazione il compito di garantire il rispetto dei diritti umani sulla 
base dei principi di universalità (la protezione dei diritti fondamentali deve essere 
riconosciuta indistintamente a tutti gli individui) ed effettività (tale tutela deve essere 
reale ed effettiva). Tale compito spetta anche agli Stati membri (art. 56), che devono 
cooperare in buona fede con le Nazioni Unite per assicurare la promozione e la 
protezione dei diritti umani
19
.  
Le iniziative poste in essere dalle Nazioni Unite per realizzare gli obiettivi enunciati 
nella Carta sono molteplici. Fra queste meritano un’attenzione particolare: a) 
l’adozione di specifici strumenti giuridici internazionali volti a definire il contenuto di 
particolari diritti umani e libertà fondamentali; b) l’attività svolta dagli organi principali 
delle Nazioni Unite; c) l’azione degli organi istituiti per la protezione e la promozione 
dei diritti umani
20
. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, le Nazioni Unite hanno favorito l’adozione di 
numerosi strumenti vincolanti e non, a carattere sia generale sia settoriale. A livello 
internazionale, l’apporto fondamentale per la formulazione di un catalogo di diritti 
 
16
 Ibid., par. 16.  
17
 L. Pineschi, La tutela dei diritti umani nella Carta delle Nazioni Unite: quadro normativo e prassi 
dell’Organizzazione, in L. Pineschi (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani (2006) cit., 
p. 16. 
18
 Tale disposizione stabilisce che: “The purposes of the United Nations are: (…) to achieve 
international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or 
humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for 
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion (…)”. 
19
 Art. 2.2 della Carta delle Nazioni Unite. 
20
 L. Pineschi, La tutela dei diritti umani nella Carta delle Nazioni Unite: quadro normativo e prassi 
dell’Organizzazione cit., pp.19-40.
La tutela internazionale dei diritti umani 
17 
 
umani è stato fornito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani
21
, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948. Alla stessa hanno fatto seguito 
il Patto internazionale sui diritti civili e politici
22
 e il Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali
23
, adottati nel 1966. Altrettanto importanti sono stati i 
negoziati promossi dalle Nazioni Unite, che hanno condotto all’adozione delle 
convenzioni, che, insieme ai due Patti, rientrano tra i c.d. sette “core treaties” in materia 
di diritti umani
24
. 
Prendendo, invece, in considerazione le funzioni esercitate dai principali organi 
delle Nazioni Unite, rilevano, tra le altre, le attività dell’Assemblea generale. 
Quest’ultima ha adottato importanti dichiarazioni di principi e numerose risoluzioni 
volte ad affermare o ribadire specifici diritti
25
. Fra le più recenti, basti ricordare la 
risoluzione 74/270 del 3 aprile 2020 in materia di solidarietà globale per combattere la 
malattia da COVID-19, ove si afferma la necessità di una cooperazione internazionale 
nel pieno rispetto dei diritti umani, evitando qualsiasi forma di discriminazione, 
razzismo e xenofobia nella risposta alla pandemia
26
. Sempre tra le attività 
dell’Assemblea generale rientrano le iniziative adottate dalla stessa per rafforzare e 
migliorare il sistema di protezione dei diritti umani in generale, nonché gli studi e le 
indagini su alcuni casi significativi riguardanti violazioni dei diritti e libertà fondamentali, 
oltre alle risoluzioni indirizzate ad alcuni Stati e riguardanti il comportamento da tenere 
per rimediare a situazioni di violazione dei diritti umani fondamentali. Ad esempio, nel 
2005 l’Assemblea generale ha invitato il Governo iraniano a riformare il sistema 
 
21
 Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948. 
22
 Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966; entrato in 
vigore il 23 marzo 1976. 
23
 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 
1966; entrato in vigore il 3 gennaio 1976. 
24
 Si veda al riguardo l’elenco disponibile al sito web: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesen.pdf. Si tratta della: Convenzione 
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata a New York, il 21 
dicembre 1965, entrata in vigore il 4 gennaio 1969; Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti delle donne, adottata a New York, il 18 dicembre 1979, entrata in 
vigore il 4 settembre 1981; Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti, adottata il 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987; 
Convenzione internazionale sui diritti del bambino, adottata a New York, il 20 novembre 1989, 
entrata in vigore il 2 settembre 1990; Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, il 18 dicembre 1990, entrata in vigore il 1° luglio 
2003. 
25
 L. Pineschi, La tutela dei diritti umani nella Carta delle Nazioni Unite: quadro normativo e prassi 
dell’Organizzazione cit., p. 22. 
26
 Assemblea generale, Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019 (COVID-19), doc. 
A/RES/74/270, 3 aprile 2020.
Capitolo 1 
18 
 
giudiziario in modo da dar attuazione ai principi del giusto processo e a sopprimere 
forme di punizioni o trattamenti inumani o degradanti
27
. 
Tra gli altri organi delle Nazioni Unite che svolgono funzioni di particolare 
importanza per la tutela dei diritti umani vi è il Consiglio di sicurezza, organo al quale 
la Carta affida la “primary responsibility for the maintenance of international peace and 
security”
28
. Il Consiglio, qualora determini l’esistenza di una minaccia alla pace, 
violazione della pace o atto di aggressione, ai sensi dell’art. 39 della Carta delle 
Nazioni Unite può decidere di adottare, nei confronti dello Stato responsabile, misure 
non implicanti l’uso della forza armata
29
 o, al contrario, intraprendere le azioni armate 
necessarie per mantenere o ristabilire la pace
30
. I poteri coercitivi riservati dalla Carta 
al Consiglio di sicurezza rappresentano uno strumento efficace, sia perché le misure 
deliberate dal Consiglio costituiscono l’oggetto di sue decisioni vincolanti, che tutti gli 
Stati membri dell’Organizzazione sono tenuti a eseguire, sia perché le misure 
coercitive del Capitolo VII risultano sottratte al limite del “dominio riservato” (o 
“domestic jurisdiction”) stabilito dall’art. 2.7 della Carta
31
. Il principio della non 
ingerenza nella “domestic jurisdiction” si giustifica con la necessità di proteggere la 
sovranità e la personalità internazionale degli Stati. Il dominio riservato “comprende le 
materie rispetto alle quali uno Stato è libero da obblighi internazionali (derivanti da 
trattati o da norme consuetudinarie) e quelle che, per il loro carattere intrinsecamente 
interno, non sono suscettibili di formare oggetto di obblighi internazionali (quali la forma 
di governo, i modi d’acquisto e di perdita della cittadinanza)”
32
.  Nell’ambito delle 
Nazioni Unite, il concetto di dominio riservato è stato utilizzato per limitare la 
 
27
 L. Pineschi, La tutela dei diritti umani nella Carta delle Nazioni Unite: quadro normativo e prassi 
dell’Organizzazione cit., pp. 23-24. 
28
 Art. 24.1 della Carta delle Nazioni Unite.  
29
 L’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che: “the Security Council may decide what 
measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, 
and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include 
complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, 
and other means of communication, and the severance of diplomatic relations”. 
30
 L’art. 42 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che: “should the Security Council consider that 
measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may 
take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international 
peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by 
air, sea, or land forces of Members of the United Nations”. 
31
 L’art. 2.7 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che: “nothing contained in the present Charter 
shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic 
jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the 
present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under 
Chapter Vll”. 
32
 Enciclopedia Treccani, consultabile al sito web: https://www.treccani.it/enciclopedia/dominio-
riservato/.
La tutela internazionale dei diritti umani 
19 
 
competenza delle istituzioni dell’Organizzazione. In tal senso rileva l’art. 2.7
33
 della 
Carta nella parte in cui stabilisce che l’ONU non può intervenire in questioni che 
appartengono “essenzialmente” alla competenza interna di uno Stato. Nella prassi 
delle Nazioni Unite, però, l’Organizzazione si è quasi sempre dichiarata competente a 
deliberare in settori come la tutela dei diritti umani, sia attraverso risoluzioni di carattere 
generale e astratto, sia controllando il rispetto dei diritti umani all’interno degli Stati. Al 
principio di non ingerenza, fanno eccezione anche le misure implicanti l’uso della forza 
autorizzate dal Consiglio di sicurezza quando esso accerta l’esistenza di minacce alla 
pace e alla sicurezza internazionale
34
. 
È utile sottolineare che, nell’intento dei redattori della Carta, il Consiglio di sicurezza 
avrebbe dovuto attivare i suoi poteri coercitivi in caso di guerra in atto o minaccia di 
guerra. Non vi erano quindi indicazioni circa una possibile competenza del Consiglio 
di sicurezza in materia di protezione dei diritti umani. Soltanto a partire dal 1990, il 
Consiglio di sicurezza ha qualificato come minaccia alla pace situazioni caratterizzate 
da diffuse violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani commesse 
all’interno di uno Stato
35
. In molti casi il Consiglio è intervenuto per risolvere gravi 
violazioni del diritto internazionale umanitario
36
; in altre situazioni, invece, il Consiglio 
ha individuato delle minacce alla pace derivanti da gravi e diffuse violazioni delle norme 
internazionali poste a tutela dei diritti umani. Un esempio in questo senso sono le 
risoluzioni adottate, a partire dal 2004, dal Consiglio di sicurezza, relative alla crisi del 
Darfur
37
.  
Da questi esempi si può capire come l’azione del Consiglio di sicurezza abbia 
contribuito a fare del rispetto dei diritti umani una componente fondamentale e 
 
33
 Vedi sopra, nota 31. 
34
 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tomasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa cit., p. 24. 
35
 M. Arcari, Tutela dei diritti umani e misure del Consiglio di sicurezza, in L. Pineschi (a cura di), La 
tutela internazionale dei diritti umani (2015) cit., p. 43. 
36
 Un esempio è la risoluzione 929 del Consiglio di sicurezza, adottata il 22 giugno 1994, per far 
fronte alla crisi umanitaria in Ruanda, causata dai massacri sistematici alla popolazione civile. In 
tale occasione, il Consiglio ha stabilito che la crisi rappresenta “a threat to peace and security in the 
region” e ha autorizzato gli Stati membri a intraprendere un’operazione multinazionale con obiettivi 
umanitari, incaricata di garantire la sicurezza e la protezione degli sfollati, dei rifugiati e dei civili in 
pericolo in Ruanda. 
37
 Regione a ovest del Sudan, teatro di guerra tra il 2003 e il 2009. Il conflitto vide contrapposti un 
gruppo di miliziani arabi (Janjaweed) e la popolazione civile della regione. Con la risoluzione 1556 
del 2004 il Consiglio di Sicurezza ha imposto al governo del Sudan di procedere al disarmo, 
all’arresto e al processo dei membri delle milizie irregolari (i c.d. Janjaweed) che hanno commesso 
violazioni dei diritti umani. Per un maggior approfondimento si consulti: D. Campbell, Geopolitics 
and Visuality: Sighting the Darfur Conflict, 2007, pp. 357-382, disponibile anche al sito web: 
https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2006.11.005.