Normativa relativa all'ipotesi di bancarotta
                                    Gli art.216 e seguenti dovevano essere riformati, ma questa riforma non è ancora stata approvata.
Il titolo VI della legge fallimentare è dedicato agli illeciti penali e si divide in due capi: il capo I si intitola reati commessi dal fallito, il capo II si intitola reati commessi da persone diverse dal fallito e trova luogo dagli art.223 in poi. 
C’è un parallelismo tra i due capi, nel senso che sia i reati del capo I che quelli del capo II prevedono reati propri (reati commessi da soggetti che rivestono determinate qualità), in particolare la qualità richiesta per realizzare i reati commessi nel capo I è quella di imprenditore dichiarato fallito. 
L’art.216 disciplina la bancarotta fraudolenta dell’imprenditore dichiarato fallito; l’art.217 disciplina la bancarotta semplice dell’imprenditore dichiarato fallito; l’art.218 disciplina il ricorso abusivo al credito (di chi:). È stato modificato dalla legge sul risparmio.
Simmetricamente a queste ipotesi nel capo II:
l’art.223 disciplina i fatti di bancarotta fraudolenta (corrisponde all’art.216), di chi: Chi sono le persone diverse dal fallito: La risposta la troviamo nella distinzione tra le ipotesi di bancarotta propria e bancarotta impropria. Se per realizzare una bancarotta fraudolenta ci vuole un imprenditore persona fisica che fallisca, quando fallisce una società, i soggetti che ne rispondono sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, cioè gli organi che esercitano il potere gestorio, di direzione e di controllo all’interno della società, i quali se non ci fosse l’art.223 non potrebbero essere puniti ai sensi delle norme del capo I, perché queste richiedono la qualifica di imprenditore dichiarato fallito. Se fallisce la società, è questa che viene dichiarata fallita. Per punire i comportamenti degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori c’è bisogno di norme apposite che si trovano nel capo II. Ecco perché la costruzione dei reati è simmetrica. 
L’art.224 disciplina i fatti di bancarotta semplice, mentre l’art.225 disciplina il ricorso abusivo al credito, dei soggetti apicali di società dichiarate fallite.
Le CONDOTTE sono le medesime.
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
 - Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 - Facoltà: Economia
 - Esame: Diritto penale commerciale
 - Docente: D'alessandro Francesco
 
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