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ART.2622 - Ipotesi delle false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Art. 2622 - Ipotesi delle false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Primo comma
Il 1° comma descrive il fatto tipico ed è identico a quello del 1° comma dell’art.2621. I soggetti sono i medesimi, anche qui è stata aggiunta la figura dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari nel 2005; identico è il dolo e l’oggetto materiale del reato. Cambiano solo i verbi che diventano esponendo e omettendo, perché qui il reato non si conclude con la condotta, ma tutta la condotta del 1° comma (uguale a quella dell’art.2621) è l’antecedente causale di un evento che viene introdotto al termine di questa disposizione.
L’art.2622 a differenza dell’art. 2621 (reato di mera condotta) è costruito dal legislatore come delitto di evento, cioè è necessario non solo che sia realizzato un falso nella comunicazione sociale secondo tutti gli elementi già esaminati, ma è necessario che da questo comportamento derivi come conseguenza un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. È dunque necessario che il falso del bilancio si dimostri come antecedente causale di evento dannoso.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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