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Il leasing


Il leasing assolve essenzialmente alla funzione di finanziare le imprese che intendano utilizzare ed, eventualmente, acquistare un bene strumentale all’esercizio dell’impresa ovvero un bene di consumo.
La varietà dei beni che possono formare oggetto di leasing e degli assetti negoziali concreti che suo tramite vengono perseguiti ha condotto a enucleare nella pratica una distinzione:
- leasing operativo, consiste nel contratto con il quale un soggetto concede in godimento un bene per un determinato periodo di tempo ad un altro soggetto, che si impegna a corrispondergli un canone periodico, con la normale, ma non necessaria, previsione che al termine del rapporto questi avrà il diritto di opzione di acquisto del bene per il prezzo prefissato: la funzione locatizia prevale su quella finanziaria;
- leasing finanziario, contratto col quale l’impresa di leasing acquista, su indicazione dell’utilizzatore, un bene e glielo concede in godimento per un tempo determinato dietro corresponsione di un canone periodico.
Al termine del leasing spetta al conduttore decidere se:
- acquistare il bene dietro pagamento del prezzo di riscatto;
- prorogare il leasing;
- far cessare il leasing, con il ritorno del bene della disponibilità del concedente.
L’operazione ha certamente natura finanziaria: l’impresa di leasing infatti consente all’utilizzatore, che non dispone o non desidera immobilizzare capitali per l’acquisto di in bene, di goderne e di valutare al termine del periodo di leasing se acquistarlo o no.
Il canone è più elevato di quello di una locazione, in quanto si comprende sia la quota dell’interesse per il finanziamento connesso alla sequenza “acquisto/concessione in godimento” del bene, sia, talvolta, una quota che rappresenta una sorta di anticipo del pagamento del prezzo finale di acquisto.
Strutturalmente il leasing differisce da una vendita con riserva di proprietà perché al termine del pagamento dei canoni il bene non passa in proprietà dell’utilizzatore se questi non decide di esercitare l’opzione di acquisto.
Neppure di identifica con la locazione perché i rischi connessi al godimento del bene gravano sull’utilizzatore.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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