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ART.2628 – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Attraverso questa norma iniziamo a occuparci del fenomeno dei gruppi di società. Questa norma oggi racchiude ipotesi che nella versione ante riforma del 2002 erano contenute in due norme distinte:
- art.2630 : si occupava al comma 1 n.2 anche di ciò che oggi è disciplinato nell’art.2628. E’ cambiata la tecnica, oggi il legislatore definisce di cosa si tratta, quali sono i fatti che gli amministratori devono realizzare, mentre nella versione precedente utilizzava la tecnica del rinvio;
- art.2630 bis : specificava ulteriormente la faccenda, in particolare per ciò che riguarda la posizione dei promotori e dei soci fondatori. Oggi la norma non si occupa di questi soggetti.
I SOGGETTI ATTIVI del reato sono esclusivamente gli amministratori. Si tratta dunque di un reato proprio, che può essere commesso sia da coloro che rivestono di diritto la carica di amministratore, tanto da coloro che esercitano in fatto il ruolo di amministratore, senza avere una formale investitura.
La tipicità del fatto è del tutto corrispondente a quella che era in passato, il legislatore non ha modificato il perimetro dei comportamenti puniti, anche se cambia la tecnica di individuazione di ciò che viene punito. Tuttavia pur essendo rimasto inalterato il perimetro dei comportamenti penalmente rilevanti, è stata ridotta la pena. Ciò che prima era punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, oggi è punito con la reclusione fino a 1 anno. Inoltre il comma 3 prevede una causa di estinzione del reato successiva alla commissione del reato stesso.
Questa norma dopo aver detto che sono gli amministratori i soggetti che possono realizzare il reato, prevede un inciso che si colloca prima della descrizione del fatto tipico, che dice fuori dai casi consentiti dalla legge, perché questa norma riguarda una realtà controversa dal punto di vista giuridico circa la liceità o meno di queste operazioni.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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