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Gerarchia delle fonti legislative

Il sistema di fonti normative non le mette tutte sullo stesso piano, ma c’è una gerarchia delle fonti:
- COSTITUZIONE: rigida, perché non può essere modificata da fonti di rango subordinato;
- LEGGE ORDINARIA – RANGO PRIMARIO (di derivazione parlamentare);
- REGOLAMENTI – RANGO SECONDARIO (atti attraverso i quali si esprime il potere esecutivo);
- LEGGE REGIONALE (non hanno potere in materia penale).
Questo non vuol dire che il legislatore non possa in determinate situazioni differenziare il trattamento di certi fatti anche su base territoriale, regionale. La Corte Costituzionale ha detto che non è vietato in assoluto al legislatore statale fare differenze tra una regione e l’altra, l’importante è che ci siano esigenze specifiche e circoscritte nello spazio e nel tempo (ad esempio emergenza rifiuti in Campania, dove sono state inserite norme che punivano determinati comportamenti se realizzati entro i confini della Campania). Quindi in materia penale queste differenze tra le regioni possono essere fatte solo dal legislatore nazionale.
Le nostre fonti di rango primario non si riducono nel nostro ordinamento alla sola legge ordinaria, ce ne sono altre due: DECRETO LEGGE e DECRETO LEGISLATIVO

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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