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La caratteristica di derogabilità della Convenzione di Vienna

La convenzione è derogabile dalle parti. Per evitare la deroga pattizia, ecco che l'applicabilità delle regole è stata limitata alle sole vendite commerciali. D'altro canto può accadere che si presenti al commerciante un soggetto che in virtù delle circostanze non appaia un consumatore, che non vi siano ragionevoli indizi che possano portare l'imprenditore a pensare di avere di fronte a sé un consumatore, e costui non dica di esserlo. In questo caso si applica la convenzione. C'è il caso di un consumatore che, nel corso di un viaggio di piacere negli USA, si presenta presso un venditore di apparecchi fotografici professionali, ed acquista mostrando una competenza professionale una macchina. Nasce una lite perché la macchina aveva problemi di funzionamento, ed il giudice applica la convenzione di Vienna, poiché tale era il contratto che il consumatore aveva siglato, ed il fatto che il compratore fosse un consumatore non valse ad escludere l'applicabilità della Convenzione di Vienna perché il consumatore si era presentato con modalità tali da indurre la controparte a credere che fosse un commerciante.
La Convenzione di Vienna è totalmente derogabile, entra in gioco solo se le parti non l'hanno esclusa, totalmente o parzialmente.

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