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Interruzione della tassazione di gruppo e mancato rinnovo dell’opzione nel consolidato nazionale

Interruzione della tassazione di gruppo e mancato rinnovo dell’opzione nel consolidato nazionale

La possibilità che nel triennio venga meno il requisito del controllo è considerata nell’art.124, il quale prevede l’interruzione di alcuni vantaggi fiscali collegati all’opzione.
L’interruzione è collegata principalmente alla perdita del controllo, ma può essere collegata anche alla perdita dei requisiti soggettivi richiesti per l’adesione al consolidato, o all’attuazione di determinate operazioni straordinarie, per esempio, la scissione totale della consolidante.
In alcuni casi, nonostante ci sia l’interruzione, il regime del consolidato continua per semplice opzione, nel ipotesi in cui la consolidante, decide di diventare consolidata di un altra società, in quanto le società del precedente consolidato hanno fatto la stessa scelta. In altri casi la continuazione è possibile grazie al consenso dell’amministrazione.
Le perdite, i crediti e le eccedenze riportate a nuovo risultanti dalla dichiarazione consolidata, rimangono in mano esclusivo della controllante. Tuttavia, può essere ammessa l’attribuzione alle società che le hanno prodotte delle perdite.
Il mancato rinnovo si rifà a ciò che è previsto in caso d’interruzione.

I PRESUPPOSTI DEL CONSOLIDATO MONDIALE
Secondo l’art 130 la consolidante deve essere una società per azioni, una società in accomandita per azioni, una società responsabilità limitata, una società cooperativa o di mutua assicurazione, un ente commerciale residente. Deve inoltre essere quotata, oppure controllata da Stato, da un ente pubblico, da persone fisiche residenti, che non siano controllanti di un'altra società o ente commerciale.
Il ruolo di consolidata può essere assunto da qualsiasi società o ente, il quale sia controllato dalla consolidante, in quanto quest’ultima dispone della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.
L’opzione è esercitata dalla consolidante, ed è irrevocabile per i cinque esercizi successivi.
Il consolidato mondiale è efficace solo se interessa tutte le controllate. Questo modello prende il nome di all in all out, che viene adottato per impedire un consolidamento che interessi le sole società in perdita. Infatti, se ciò avvenisse le entrate dell’Erario subirebbero ripercussioni sfavorevoli, derivanti dall’imputazione delle perdite delle controllate non residenti, senza andare ad imputare gli utili delle controllate non residenti.
L’opzione diventa efficace nel momento il cui la consolidante interpelli, entro il primo esercizio, l’Agenzia delle Entrate, per verificare la ricorrenza delle condizioni di validità dell’opzione. Inoltre, viene richiesta:
- La revisione dei bilanci della consolidante e delle consolidate, al fine di assicurare che la determinazione degli imponibili avvenga su dati contabili attendibili;
- Un’attestazione da parte delle consolidate, dalla quale risulti il loro consenso alla revisione dei propri bilanci.

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA
L’esercizio delle opzione permette di imputare al reddito imponibile della consolidante, i redditi e le perdite prodotti dalle consolidate, per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili della consolidante. L’imputazione avviene nel periodo d’imposta della consolidante in corso alla data di chiusura dell’esercizio della consolidata, per la quota posseduta a tale data.
Il reddito delle consolidate deve essere rideterminato dalla consolidante, applicando la disciplina sulla determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti.
I valori riconosciuti fiscalmente dei beni delle consolidate sono quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio anteriore al primo cui si applica il consolidamento. Invece per quanto riguarda le perdite pregresse, quest’ultimi non sono rilevate nel consolidamento mondiale, in quanto non muterebbero il suo scopo di attribuire rilievo agli investimenti effettuati dalla controllante.
Per quanto riguarda le imposte delle consolidate, si considerano in imputate direttamente alla consolidate, come i redditi. Di conseguenza, alla consolidante spetta il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO E IL MANCATO RINNOVO DELL’OPZIONE NEL CONSOLIDATO MONDIALE
L’interruzione è collegata principalmente alla perdita dei requisiti  richiesti per l’adesione al consolidato ed alla perdita del controllo.
Gli effetti dell’opzione cessano a partire del periodo d’imposta successivo. Le perdite fiscalmente riconosciute, non ancora utilizzate, si riducono proporzionalmente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione da tutte le società e quelle prodotte nello stesso periodo dalle consolidate non residenti.

LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA
La tassazione per trasparenza ha due meccanismi applicativi:
- La prima, viene applicata alle società di capitali residenti al cui capitale sociale partecipano solo società di capitale residenti, ciascuna con una percentuale di diritti di voto e di partecipazione all’utile non inferiore 10 % e non superiore al 50%;
- La seconda, viene applicata alle società a responsabilità limitata, il cui volume d’affari non supera le soglie per l’applicazione degli studi di settore e che non sia composta da più di 10 persone fisiche.
L’opzione deve essere esercitata, dalla partecipata e da tutte le partecipanti, e deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, entro il primo esercizio. Essa è irrevocabile per i tre esercizi sociali della partecipata, e può essere rinnovata.
L’opzione comporta l’applicazione alla partecipata di un regime analogo a quello delle società di persone: il suo reddito è imputato infatti alle partecipanti nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della partecipata in proporzione alla quota di partecipazione agli utili di ciascuna a tale data. L’imputazione delle perdite avviene proporzionalmente alla quota di partecipazione alle perdite, ma entro il limite del valore delle rispettive quote di patrimonio netto contabili, determinato senza considerare le perdite  e tenendo conto dei conferimenti effettuati sino alla data d’approvazione del bilancio.
Nella tassazione per trasparenza, esiste un meccanismo che impedisce la doppia deduzione dello stesso onere. E’ pertanto previsto che la partecipata, se nei dieci anni precedenti a quello dell’opzione ha attua svalutazione della partecipazione ricollegabili a rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, debba procedere alla rideterminazione della quota del reddito della partecipata imputatale, diminuendo i componenti negativi ed aumentando quelli positivi in ragione della rettifica in diminuzione dei valori dei fondi attuata per allineare al minor valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione il maggior valore fiscalmente riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio della partecipata.
Alle partecipanti compete, naturalmente, lo scomputo delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta della partecipata, nonché quello degli acconti eventualmente versati da quest’ultima.
Se, nel corso del triennio, vengono meno le condizioni per l’esercizio dell’opzione, la sua efficacia cessa a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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