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Altri profili rilevanti di regolamentazione dell’attività assicurativa


Al fine di tutelare la stabilità della compagnia di assicurazione e gli interessi degli assicurati, vi sono disposizioni che disciplinano l’assunzione di rischi specifici secondo diverse configurazioni, che riguardano:
* limitare l’eccessiva concentrazione dei rischi. L’obiettivo di limitare l’eccessiva concentrazione dei rischi della gestione patrimoniale è perseguito ponendo un tetto all’investimento in alcune classi di attività.
I limiti in questione si applicano ad aggregati relativamente ampi (investimenti, crediti, altri attivi, depositi) o, in alcuni casi, a classi di attività o operazioni (per es. pronti contro termine e strumenti derivati) incluse in tali aggregati.
Con riferimento alle dimensioni individuali degli investimenti, vi sono limiti volti a regolare le % di impiego nei titoli di un singolo emittente. I limiti assumono come parametro di riferimento le riserve tecniche e tengono quindi in considerazione la dimensione delle passività e non, come in campo bancario, il grado di patrimonializzazione dell’impresa.
* il rischio di cambio. Il principio della congruenza valutaria prevede che le attività siano espresse nella medesima valuta delle passività a esse collegate; in tal modo viene limitato il mismatching tra singole valute. Come nel caso dei limiti agli investimenti, anche le disposizioni sulla congruenza valutaria si applicano esclusivamente alle attività a copertura delle riserve tecniche.
* il rischio di interesse. In campo assicurativo, i rischi di interesse si manifestano in quanto la compagnia investe prevalentemente in attività in titoli il cui rendimento può differire rispetto al costo delle passività (assimilabile al rendimento necessario affinché la compagnia sia in grado di onorare gli impegni nei confronti degli assicurati). Il rischio di interessasi può manifestare con maggiore intensità quando la combinazione tra le strutture per scadenza dell’attivo e del passivo e le variazioni dei tassi di mercato producono diminuzioni dei risultati di gestione.
Per quanto riguarda le partecipazioni, le disposizioni attualmente in vigore prevedono:
- un limite complessivo [applicato tuttavia alla classe “titoli di capitale e altri valori assimilabil (warrant, quote di OICR)” e non solo alla voce “partecipazioni”], parametrato alla dimensione delle riserve tecniche; ciò significa che sfuggono a “tale tetto massimo di investimento” le partecipazioni finanziate con i mezzi propri.
- un limite di concentrazione, relativo tuttavia all’ammontare complessivo di risorse finanziarie (a titolo di capitale e a titolo di debito), destinabile ai singoli elementi. Tale limite è parametrato sia alla dimensione delle riserve tecniche della compagnia di assicurazione, sia alla dimensione dell’impresa partecipata.
- un “limite di separatezza”, per le partecipazioni in imprese che svolgono attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione, definito in termini generici facendo riferimento a partecipazioni che comportano il controllo. Le partecipazioni considerate per valutare il tipo di legame con l’impresa partecipata sono sia quelle finanziate con le riserve tecniche sia quelle finanziate con il patrimonio libero della compagnia.
NB: E’ stato soppresso l’obbligo si approvazione preventiva delle tariffe (ramo vita e ramo RCA); la comunicazione preventiva (e non l’approvazione) delle condizioni di contratto può essere richiesta solo per le assicurazioni obbligatorie.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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