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I controlli sull’attività lavorativa

I controlli sull’attività lavorativa 

I controlli, oltre che essere previsti per salvaguardare il patrimonio aziendale, possono riguardare anche l’attività lavorativa. L’art.3 dello statuto prevede che vengano resi noti i nominativi e le mansioni del personale di vigilanza sull’attività lavorativa (sono esclusi dirigenti e capi, che per loro definizione esercitano un potere di controllo). L’art. 4 regola, poi, i controlli a distanza: essi non possono avere l’unico fine di sorvegliare i lavoratori. Tuttavia, qualora siano installati per garantire la sicurezza degli stessi, possono risultare idonei anche al controllo dell’operato dei lavoratori (quindi la norma si aggira facilmente). Analogamente a quanto previsto per le visite personali, l’installazione di tali apparecchiature deve essere concordata con i sindacati o decisa dalla Direzione provinciale del lavoro (l’atto è impugnabile dinanzi al Ministro del lavoro). Le nuove tecnologie, prima fra tutte il personal computer, permettono oggi al lavoratore di ricevere le direttive lavorative tramite i terminali informatici: ciò fa si che anche il controllo 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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