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Definizione di ergastolo

ERGASTOLO: reclusione a vita, ossia privazione perpetua, o meglio tendenzialmente perpetua, della libertà di un cittadino, per aver commesso un reato di enorme gravità. Per gli ergastolani si usa l’espressione “fine pena mai”. Ciò porrà un quesito: punire a che serve:
Il sistema delle sanzioni rieduca poco, la pena invece ha funzione rieducativa, perché serve a rimettere il cittadino che ha commesso il reato all’osservanza delle norme, per rimetterlo in condizioni di non commettere più altri reati.
La pena dell’ergastolo è compatibile con una pena che ha funzione rieducativa: La Costituzione ha affermato che il nostro sistema ammette agli ergastolani di accedere ad una serie di benefici, che possono dopo 26 anni di reclusione essere una reclusione più ammorbidita.
La pena di morte era prevista nel codice del 1930, poi fu abolita nel codice penale ma rimase nel codice penale militare, fu abolita nel codice penale militare in tempo di pace, rimase in tempo di guerra, infine fu abolita anche lì.
La nostra Costituzione stabilì con il cod. 27 ult comma: la pena di morte non è prevista se non dal codice penale militare in tempo di guerra. Oggi il codice recita: “la pena di morte non è ammessa”.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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