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Il presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento: l’imprenditore assoggettable al fallimento e al concordato preventivo


Secondo l’impostazione accolta dalla nostra legge fallimentare è sottoponibile ad una delle procedure concorsuali, esclusivamente chi eserciti un’impresa (commerciale). Quindi è da escludere dall’ambito di applicazione la categoria dei liberi professionisti che non è ritenuto “imprenditore” dal nostro ordinamento.
Chi non è imprenditore non potrà essere così sottoposto ad alcuna delle procedure concorsuali ed i creditori potranno esercitare azione esecutive individuali per la soddisfazione dei propri crediti. L’art. 11 l. fall. Afferma che può essere dichiarato fallito, o essere ammesso al concordato preventivo, l’imprenditore commerciale non piccolo di natura privata. L’imprenditore agricolo non può essere assoggettato, quindi, alle procedure concorsuali. Va precisato che è sottoponibile al fallimento l’imprenditore individuale tanto quanto le società e, in particolare, nelle società di persone, il fallimento della società produce il fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili.
In base a quanto disposto dall’art. 11, non sono sottponibili alle procedure concorsuali né il piccolo imprenditore, né l’ente pubblico, né l’imprenditore agricolo. Comunque, non tutti gli imprenditori commerciali sono assoggettabili alle suddette procedure (fallimento e concordato preventivo).
Secondo il legislatore alcune imprese, per la loro rilevanza per l’economia nazionale e per la molteplicità degli interessi che coinvolgono, non devono, in caso di insolvenza, essere dichiarate fallite. Ai sensi dell’art. 2 l. fall. sono sottratte al fallimento le imprese che, sulla base di leggi speciali di settore, sono soggette in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa (es: banche, cooperative edilizie, imprese di assicurazione, consorzi agrari). Le imprese escluse dal fallimento sono tuttavia sottoponibili al concordato preventivo (art. 3 l. fall.).
Ai sensi dell’art. 196 l. fall. vi sono imprese che possono essere assoggettate, in caso di insolvenza, indifferentemente ad una delle due procedure (fallimento o liquidazione coatta amministrativa). In quest’ultimo caso, la procedura aperta per prima esclude l’altra (c.d. principio della prevenzione). Queste imprese possono essere ammesse sia al concordato preventivo, che potrà essere convertito sia in liquidazione coatta amministrativa sia in fallimento. Tra le imprese assoggettabili a tale regime vi sono le società cooperative che esercitano attività commerciale, i consorzi di cooperative, ecc…
Un’altra categoria di imprese sottratte al fallimento è costituita dalle grandi e grandissime imprese. Per esse, quando vi è uno stato di insolvenza, il nostro ordinamento prevede l’amministrazione straordinaria.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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