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Retrodatazione effetti fiscali in caso di fusione

Effetto di fusione dalla data di iscrizione dell’atto di fusione. Art. 2504
Per praticità, ma attraverso un’esplicita previsione nel progetto, possono essere retrodatati gli effetti contabili e fiscali alla data di inizio del periodo di imposta della incorporata (art.172, co 9 TUIR). Non c’è più necessità di una dichiarazione “di periodo” sino alla data di fusione della incorporata.

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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