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Il diritto al lavoro dei disabili

Gli incentivi per l’assunzione dei disabili

“Per la costruzione di un nuovo sistema di collocamento dei disabili basato, soprattutto, sull'incentivazione e sul collocamento mirato […] appare necessaria, oltre alla predisposizione di pubbliche amministrazioni efficienti, anche la disponibilità di risorse finanziarie adeguate. […] I principali flussi finanziari che dovrebbero alimentare le iniziative di incentivazione e sostegno all'assunzione dei disabili costituiscono oggetto delle previsioni degli artt.13 [(‘Assunzioni e agevolazioni')] e 14 [(‘Fondo regionale per l'occupazione dei disabili')], i quali prevedono l'istituzione sia di un fondo statale, sia di speciali fondi regionali, per il cui concreto funzionamento è, però, necessaria la predisposizione di un complesso mosaico di norme che, a causa dell'inerzia delle regioni, […] è risultato largamente incompleto”. A questi si sommano i finanziamenti relativi ad altri interventi, “Per la costruzione di un nuovo sistema di collocamento dei disabili basato, soprattutto, sull'incentivazione e sul collocamento mirato […] appare necessaria, oltre alla predisposizione di pubbliche amministrazioni efficienti, anche la disponibilità di risorse finanziarie adeguate. […] I principali flussi finanziari che dovrebbero alimentare le iniziative di incentivazione e sostegno all'assunzione dei disabili costituiscono oggetto delle previsioni degli artt.13 [(‘Assunzioni e agevolazioni')] e 14 [(‘Fondo regionale per l'occupazione dei disabili')], i quali prevedono l'istituzione sia di un fondo statale, sia di speciali fondi regionali, per il cui concreto funzionamento è, però, necessaria la predisposizione di un complesso mosaico di norme che, a causa dell'inerzia delle regioni, […] è risultato largamente incompleto”. A questi si sommano i finanziamenti relativi ad altri interventi, adempimenti datoriali.

“Le agevolazioni in questione, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero risultare talmente appetibili da indurre i datori di lavoro a stipulare convenzioni con disabili affetti da invalidità particolarmente gravi: per la maggior parte di esse, infatti, la legge n.68 opera una selezione dei lavoratori, ulteriore rispetto a quella già prevista dall'art.1 ai fini dell'acquisto dello status di disabile protetto, che si basa sulla gravità e sulla tipologia dell'handicap, ed appare finalizzata a rimuovere quelle situazioni di disparità sostanziale che, di fatto, esistono anche tra i soggetti tutelati”. Per quanto riguarda, nel dettaglio, gli incentivi previsti dal 1°co. dell'articolo in argomento, vi è in primis la fiscalizzazione degli oneri sociali, integralmente a carico del Fondo nazionale citato.

“L'utilizzazione della fiscalizzazione nella funzione ormai classica di incentivazione all'assunzione di particolari categorie di soggetti, […] suggerirebbe la sua qualificazione […] in termini di sgravio contributivo. Rispetto alla maggior parte degli sgravi introdotti dal legislatore, l'agevolazione de qua non è, però, automatica conseguenza del possesso dei requisiti previsti dalla legge, ma condizionata da un atto discrezionale della pubblica amministrazione: in tal modo, agli uffici competenti ed agli altri organismi che interverranno nelle decisioni relative alla stipula della convenzione è data la possibilità di effettuare una valutazione concreta dell'idoneità del beneficio a perseguire le finalità previste dalla legge, […] e che potrà influire non solo sull'an, ma, entro certi limiti, anche sul quantum dei benefici”.

Le regioni determinano termini e modi di rimborso ai datori delle somme proporzionate alla fiscalizzazione degli oneri suddetti, pure tramite convenzioni stipulate con gli enti previdenziali; con la conseguenza che qualora l'ente previdenziale non stipuli alcuna convenzione per addossare gli oneri suddetti alla pubblica amministrazione, non si attuerà lo sgravio menzionato e quindi il datore rimarrà obbligato ad adempiervi secondo i principi generali, fermo restando il diritto ad avere restituite le corrispettive somme dalla Regione. La norma determina la misura e la durata della fiscalizzazione, stabilendo che questa possa essere ammessa per non oltre il 60% del costo salariale, per un massimo di otto anni, per ciascun invalido il quale presenti una diminuzione dell'abilità lavorativa maggiore del 79%, o menomazioni annoverate nelle tre categorie ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra; la stessa agevolazione può essere ammessa per l'impiego dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dal grado di disabilità: per tali soggetti, le Regioni stabiliscono principi generali che permettano di comprendere gli oneri erogati a questo titolo entro il limite del 10% della quota delle somme del Fondo nazionale distribuita loro ogni anno, e i modi di utilizzo delle risorse non sfruttate; la fiscalizzazione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali può essere riconosciuta per massimo cinque anni, per ciascun lavoratore con una percentuale di disabilità inclusa tra il 67% e il 79%, o con menomazioni annoverate dalla quarta alla sesta categoria previste dalle tabelle allegate al citato testo unico.

“In concreto, però, per l'art.13 si ripropongono […] le [medesime] ingiustificate disparità di trattamento tra le varie categorie di disabili, che conseguono all'utilizzazione di criteri di valutazione medico-legale diversificati, a seconda che l'invalidità sia considerata come derivante da cause comuni, da lavoro, ovvero da guerra e servizio. Risulta, altresì, un ingiustificato trattamento preferenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio, giacchè per i suddetti soggetti l'art.13 […] permette l'accesso alle agevolazioni con patologie meno gravi di quelle richieste per gli altri: […] la fiscalizzazione totale può essere concessa a favore di tali soggetti, se l'invalidità va dal 70% in su, mentre quella parziale è attribuibile per invalidità comprese tra il 50% ed il 70%. Nei casi previsti dall'art.13, la disparità di trattamento si ripercuote sul quantum della tutela, provocando un ingiustificato vantaggio per i disabili valutati sulla base del suddetto d.p.r. n.915 [(testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)]; ma una situazione di discriminazione si realizza anche a carico dei datori di lavoro, giacchè la meritevolezza dell'assunzione viene ad essere valutata in maniera diversa […] a seconda non dell'effettiva gravità dell'handicap e, quindi della difficoltà di inserimento del lavoratore, e dei connessi oneri economici ed organizzativi a carico dell'organizzazione produttiva, ma dell'eziologia della menomazione, che con tali difficoltà ed oneri, evidentemente, non ha niente a che fare”.

Mentre all'impiego degli invalidi psichici è offerta l'agevolazione massima: difatti la disposizione in esame prescrive alle regioni di impiegare principi generali che permettano di comprendere gli oneri anzidetti nel suddetto limite del 10% della quota di propria competenza. Il beneficio della fiscalizzazione concerne in modo indistinto ogni contributo previdenziale e assistenziale, così da allargarsi ai contributi da versare sia all'Inps, sia all'Inail, sia ad altri enti previdenziali e assistenziali. Essa interessa, ad ogni modo, solo i contributi datoriali: “e ciò sulla base sia della lettera della legge (che parla espressamente di concessione ai datori di lavoro), sia della finalità perseguita, che è quella dell'abbassamento del costo del lavoro”. La misura del beneficio resta stabilita nella misura del 50% o del 100%, in base alle varie ipotesi, invece per quanto riguarda la sua durata sembra esservi una certa discrezionalità, in quanto la disposizione detta espressamente quali termini di durata massima, 8 e 5 anni. Tramite convenzione è possibile persino disporre il rimborso forfettario parziale delle spese indispensabili per la modificazione del posto lavorativo. Tale operazione è cofinanziata dal fondo regionale e può essere ammesso, in primis, se il posto di lavoro in questione deve essere adattato alle potenzialità degli invalidi con più del 50% di disabilità.

Analogamente, però indipendentemente dal grado di disabilità è possibile rimborsare in parte le spese per la predisposizione di strumenti di telelavoro o per l'eliminazione delle barriere architettoniche che riducono in qualunque modo l'inserimento lavorativo dell'invalido. Interessando solamente i datori privati, sono esclusi dalla misura agevolativa in questione le pubbliche amministrazioni; invece gli enti pubblici economici sono equiparati ai datori privati anzidetti, tra i quali sono incluse pure le cooperative sociali e i consorzi ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 e gli altri soggetti di cui all'art.11, 5°co. della legge 68/99. Altri soggetti beneficiari degli incentivi previsti sono pure i datori i quali, nonostante non siano sottoposti agli obblighi legali, effettuano lo stesso le assunzioni di invalidi, a norma dell'art.1. “Sulla scorta della ratio della legge, volta ad incentivare comunque l'inserimento dei disabili, tale disposizione va interpretata estensivamente, considerando applicabili le agevolazioni anche nei casi […] di datori di lavoro che, obbligati alle assunzioni, abbiano già coperto la quota d'obbligo e, quindi, chiedano di instaurare, mediante convenzione, rapporti di lavoro con soggetti disabili in numero superiore a quello loro imposto dall'art.3 della stessa legge n.68”. Il 3°co. della norma in esame ammette la facoltà di far eseguire agli invalidi tirocini mirati all'assunzione. “Con tale fattispecie, il legislatore […] non prevede una semplice assunzione agevolata, ma configura una particolare species di convenzione, grazie alla quale tra datore di lavoro e disabile si instaura un rapporto non qualificabile come lavoro subordinato”.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Il diritto al lavoro dei disabili

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Informazioni tesi

  Autore: Karin Sangiorgio
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2015-16
  Università: Università degli Studi di Pavia
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Andrea Bollani
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 250

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