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Eliminare le cause di illegittimità degli atti amministrativi: procedimenti

Eliminare le cause di illegittimità degli atti amministrativi: procedimenti


La P.A. dispone, però, di alcune facoltà di rimediare all’invalidità dei propri atti attraverso i c.d. procedimenti di secondo grado che si concludono con provvedimenti i cui effetti ricadono su preesistenti atti amministrativi invalidi.

Procedimenti che eliminano le cause di illegittimità degli atti


Agli atti con vizi di legittimità annullabili si possono applicare:
i.    Sanatoria, nei casi in cui, in presenza di un atto annullabile, l’ordinamento preveda la possibilità di eliminarne i vizi di un atto già efficace evitando le lungaggini del procedimento in annullamento, a tutela del principio di economicità.
Ovviamente il vizio sanato non deve incidere sul contenuto principale della decisione, che deve restare sostanzialmente immutata.
Inoltre la sanatoria è concessa anche per vizi procedimentali (mancanza di pareri, autorizzazioni, ecc… tranne quelli obbligatori che servono per loro natura ad influenzare la decisione finale) purché, ovviamente, non incidano sul contenuto finale dell’atto.
ii.    Convalida, nei casi di atti viziati da incompetenza relativa l’organo effettivamente competente convalida l’atto emanato dall’organo incompetente.
E’ considerata valida la convalida anche in corso di giudizio.
I requisiti per la convalida pretendono che sia giustificata da un interesse pubblico e intervenga entro un termine ragionevole.
Va tenuta distinta dalla ratifica, in quanto questa consiste in un atto con cui un organo che fa proprio un atto emanato legittimamente da un altro organo.
Anche l’atto confermativo è diverso dalla convalida in quanto riguarda un atto con cui l’organo che ha emanato l’atto ne da una conferma dopo una richiesta di riesame.
Agli atti nulli si possono applicare:
iii.    Conversione, si trasforma l’atto nullo in un altro atto che possa ritenersi effettivamente voluto e possibile con i requisiti di sostanza e di forma dell’atto nullo.
iv.    Rinnovazione, si emana un atto nuovo privo di vizi.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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