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La crisi della colpevolezza penale


1_ Crisi di rigetto della colpevolezza

Risale allo sviluppo della scienza della natura con la conseguente affermazione del determinismo anche nella sfera del comportamento umano.
Alla legge morale universale si sostituisce la legge scientifico-naturalistica per cui nei confronti del soggetto che manifesti un’inclinazione a delinquere è formulabile scientificamente un giudizio di pericolosità sociale e sono legittimamente applicabili misure di prevenzione speciale, dirette a difendere la società mediante la terapia, l’educazione, la neutralizzazione del soggetto pericoloso.
Nella realtà dei moderni ordinamenti, il diritto penale continua ad essere caratterizzato e identificato per la presenza della sanzione punitiva, con la quale spesso coesistono misure di sicurezza e misure di prevenzione speciale.

2_ Crisi di trasformazione della colpevolezza

La colpevolezza è stata svincolata dalla retribuzione per essere ricondotta nel quadro della prevenzione generale. Distinzione a seconda che la colpevolezza sia stata concepita come un requisito funzionale interno al meccanismo generalpreventivo (concezione cd. funzionale della colpevolezza), oppure come un limite esterno di garanzia alla prevenzione generale (concezione cd. garantista):

A.Concezione funzionale: distinta a seconda che si collochi nel quadro della prevenzione generale positiva (1) ovvero di quella negativa (2):

(1)  una pena che prescindesse dalla colpevolezza determinerebbe una reazione di rigetto da parte della comunità  =>  sarebbe sentita come “ingiusta”, quindi si rivelerebbe addirittura controproducente.
(2)  la colpevolezza indica le condizioni soggettive di motivabilità dei consociati da parte della norma precettiva, solo in presenza di esse l’imputazione soggettiva del fatto, e dunque l’irrogazione della pena, è in grado di svolgere effettivamente la funzione di monito orientatore delle coscienze dei consociati.

B. Concezione garantista: sent. 364/1988 Corte Cost. affermò il principio secondo cui la colpevolezza è indispensabile anche per garantire al privato la certezza di libere scelte di azione. La libertà di agire implica la cd. libertà morale di potersi determinare all’agire sulla base della possibilità di calcolare anticipatamente le conseguenze delle proprie azioni.

Conclusione: se il soggetto dovesse essere chiamato a rispondere penalmente per i fatti commessi senza colpevolezza, cioè a lui totalmente o anche parzialmente estranei, egli subirebbe la pena come conseguenza giuridica imprevedibile: una conseguenza cioè di cui egli non ha potuto tener conto nell’effettuare le proprie opzioni comportamentali; e ciò sarebbe palesemente incompatibile con quella sicurezza giuridica che è condizione della libertà “morale” d’agire.

Il principio di colpevolezza è ritenuto di rango costituzionale, in quanto ricavabile dall’art. 27.1 Cost.: “la responsabilità penale è personale”.
Originariamente intesa in senso riduttivo quale mero divieto di responsabilità penale per fatto altrui, oggi si ritiene che tale disposizione stia piuttosto a significare un divieto di responsabilità oggettiva, cioè senza colpevolezza.
Nella dimensione costituzionale, del principio viene esaltata la sua funzione garantista, per l’ovvia considerazione che compito principale di un testo costituzionale è più quello di regolare rapporti tra individuo ed autorità, che quello di assumere posizioni ideologicamente e scientificamente controvertibili sulle categorie penalistiche.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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