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La prospettiva funzionale e garantista della proporzione

La prospettiva funzionale e garantista della proporzione

A_ prospettiva funzionale.
La proporzione può essere intesa quale criterio di individuazione della pena necessaria e sufficiente, per qualità e quantità, ad ottenere il risultato di prevenzione generale – positiva o negativa – perseguito.
Sproporzionata per difetto sarebbe quella pena che per specie e misura apparisse a priori del tutto inadeguata a produrre l’effetto disincentivante, ovvero di orientamento sociale ai valori tutelati oppure ancora di ristabilimento della fiducia istituzionale.
Sproporzionata per eccesso sarebbe quella pena la cui specie e misura apparissero inutilmente debordanti rispetto a quanto verosimilmente indispensabile per il raggiungimento di quei risultati.
In quest’ottica la pena si pone come un criterio di adeguatezza del mezzo allo scopo, più che come una comparazione quantitativa tra entità diverse.

La funzione general preventiva della pena implica che la pena sia sentita come “giusta” dai suoi destinatari, e quindi proporzionata. Una pena sproporzionata per eccesso, e quindi “sentita” come “ingiusta” dai consociati e dal condannato determinerebbe piuttosto una reazione di contestazione e di rigetto nei confronti dei precetti dell’ordinamento, contraddicendo così la premessa funzionalistica della teoria della prevenzione generale.
La proporzione è inoltre un requisito interno della funzione rieducativa della pena: solo una pena sentita come “giusta” dal condannato può sperare di esercitare su di lui un’efficacia rieducativa.

B_ prospettiva garantista.
La proporzione viene intesa come criterio di misura e di contenimento che potrà evitare eccessi repressivi capaci di alterare il corretto equilibrio politico tra il potere punitivo statale e gli orientamenti culturali circolanti nella società, in ordine al valore ed importanza dei beni tutelati.  
Ancorare la pena, la sua specie e la sua quantità, ad un criterio di misura fondato sull’intrinseco disvalore del fatto illecito e sulla sua colpevolezza, significa evirare che il legislatore attinga livelli repressivi che, in quanto “sproporzionati” rispetto alle valutazioni sociali correnti, possono riflettere solo le presunte esigenze della ragione politica.

Nella prospettiva garantista la proporzione, operando più come limite al potere repressivo statuale che come intrinseco requisito di corrispondenza quantitativa tra i 2 mali, segna piuttosto la soglia invalicabile della previsione sanzionatoria più che fornire un criterio matematico di quantificazione.

La Corte Costituzionale ha ricavato il principio di proporzionalità, da quello di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia come requisito interno alla funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27.3 Cost.
Inoltre vedi la Carta dei diritti fondamentali, facente parte della Costituzione d’Europa, che contiene una espressa enunciazione del principio di proporzione: “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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