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Pluralità di soggetti nel reato

Pluralità di soggetti nel reato


è sufficiente che si tratti di una pluralità di persone fisiche, a prescindere dalla loro punibilità, per difetto di colpevolezza o per qualsiasi altra causa personale.
La dottrina ha cercato di chiarire se, per l’accertamento di tale requisito possano essere computati anche i soggetti non imputabili o non punibili.
Il concorso non è escluso dalla circostanza che taluno degli agenti non sia imputabile, o agisca senza dolo, o in presenza di una scusante o di una causa personale di esclusione della punibilità, come si desume chiaramente dall'art. 112.2 (che dispone l'applicazione delle circostanze aggravanti del concorso «anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile»), nonché dall'art. 111 e dall'art. 119.1.
Soprattutto in passato, si è seguita la “teoria dell’autore mediato”: il concorso di persone non è configurabile qualora il reato sia stato commesso da persona incapace o, comunque, non colpevole che abbia agito quale strumento di altro soggetto (capace).
In tali ipotesi (cui sono ricondotti i casi disciplinati dagli artt. 46/48/54 u.co./86/111) autore dell’illecito può essere considerato solo colui che ha indotto al crimine (c.d. autore mediato).
Attualmente, sembra ormai prevalere la teoria opposta a quella dell’autore mediato.
Si sostiene, infatti, che dall’art. 112 u.co. e dall’art. 119.1 sia dato desumere con certezza che il concorso di persone sussiste anche se alcuni concorrenti siano incapaci o abbiano agito senza dolo.
Non è necessario che soggetti diversi da quello autore della fattispecie di concorso siano imputabili o punibili. Così, ad es., se Tizio si avvale di un ragazzino minore di 14 anni opportunamente addestrato per realizzare furti in luoghi affollati, Tizio realizza una fattispecie di concorso, mentre il fatto del ragazzino non sarà punibile per assenza di imputabilità (art. 97).
Egualmente, se Mevio realizza una violenza sessuale facendo fare da palo a Filano al quale abbia fatto crede di recarsi ad un incontro amoroso dovendosi tuttavia guardare dal rischio del possibile sopraggiungere del padre della fanciulla consenziente: mentre Filano non è responsabile per assenza di dolo Mevio ha realizzato una fattispecie di concorso nella violenza sessuale. E la stessa cosa deve dirsi nell’ipotesi in cui Caio effettui un furto a danni del padre di Sempronio su “commissione” di quest’ultimo: Caio realizza una fattispecie di concorso in furto ancorché Sempronio non sia punibile a norma dell’art. 649, che esclude la punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno di un ascendente.   

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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