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L'Annullamento del lodo contrattuale


II. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.
Sono comunque da ritenersi salve le ipotesei di invalidità del lodo non direttamente considerate ma desumibili dal sistema ad es l'inarbitrabilità della lite.
La norma non indica il termine per la proposizione dell'impugnativa dei lodi irrituali, si applica il termine quinquennale ordinariamente previsto per l'annullabilità dei negozi giuridici, fermo restando che nelle ipotesi di nullità radicalòe del lodo l'azione può essere proposta senza limiti di tempo.

- MANCA L'ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO pagg 276 e ss
- MANCA L'ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE SOCIETARIE

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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