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Revoca e modifica del provvedimento cautelare

Revoca e modifica del provvedimento cautelare

Presupposti:
-fatti sopravvenuti all'emissione del provvedimento cautelare (sopravvenuto mutamento circostanze)
-fatti anteriori  non precedentemente dedotti, a condizione che la parte li abbia conosciuti  dopo la concessione della misura e fornisca prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza
(di regola quindi la revoca e la modifica non sono utilizzabili per far valere profili di illegittimità o di inopportunità originaria della concessa cautela, con la sola eccezione delle ipotesi suddette) .
Procedimento:
L'impulso per i provvedimenti di modifica o revoca è sempre di  parte. L'istanza, nelle forme del ricorso, viene proposta al giudice istruttore della causa del merito se si tratta di provvedimenti cutelari a strumentalità forte; se invece si tratta di provv caut a strumentalità attenuata l'istanza sarà proposta al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare.
All'istanza dovrà seguire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del beneficiario della misura cautelare, con conseguente concessione allo stesso di un termine per presentare le proprie memorie difensive.
Al termine della fase istruttoria, il procedimento si chiuderà con l'emissione di un provvedimento che potrà assumere i caratteri della revoca della misura, della modifica restrittiva o ampliativa del precedente ordine cautelare, ovvero del rigetto dell'istanza di modifica o revoca.


COORDINAMENTO TRA RECLAMO E REVOCA/MODIFICA
Laddove i presupposti per chiedere la modifica o la revoca siano sopraggiungti nel periodo in cui è pendente il reclamo, l'istanza di revoca o modifica non è proponibile, dovranno esser fatti valere in sede di reclamo (= non c'è concorrenza tra i due rimedi).
Se, invece, il reclamo non è pendente o il relativo procedimento si sia concluso, è sempre possibile ricorrere al procedimento di revoca o modifica.

Carratta:
•    L'ordinanza è di RIGETTO della domanda cautelare: l'unico rimedio esperibile è il reclamo, tranne per il capo della decisione del provvedimento ante causam riguardante la liquidazione delle spese del procedimento per il quale è possibile proporre opposizione ex art 645 cpc (qui si accerta in via sommaria il diritto alla liquidazione delle spese, non c'è funzione cauteare).
•    L'ordinanza è di ACCOGLIMENTO della domanda cautelare: è possibile esperire sia il reclamo, sia l'istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare richiesto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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