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Richiesta di copie di atti relativi a procedimenti penali


Il Pubblico Ministero titolare di un procedimento può chiedere personalmente, non mediante delega, all’autorità giudiziaria competente copie di atti relative ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
Il potere è funzionale alla necessità di svolgere indagini ed opera nelle situazioni nelle quali non scatta quel più forte regime di coordinamento tra gli uffici del Pubblico Ministero che è previsto in caso di indagini collegate.
L’autorità giudiziaria, se rigetta la domanda, deve farlo con decreto motivato.
Se gli atti sono relativi a una indagine preliminare, la trasmissione degli stessi è ammessa anche in deroga al segreto investigativo.
La richiesta di copie di atti da parte del ministro dell’Interno può avvenire sia direttamente, sia a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della direzione investigativa antimafia.
Il ministro opera in qualità di responsabile dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, quindi il potere è concesso al fine di prevenire i delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
L’autorità giudiziaria, se rigetta la domanda, deve farlo con decreto motivato.
La trasmissione avviene in deroga al segreto investigativo se attinenti a indagini preliminari.
Gli atti sono coperti da segreto d’ufficio.
Il codice prevede che determinate persone possano assistere ad atti del procedimento penale.
Questi testimoni ad atti del procedimento intervengono non in quanto sono a conoscenza di fatti oggetto di prova, bensì perché sono persone di fiducia di una dei soggetti interessati allo svolgimento del relativo atto, de quale garantiscono la regolarità e sul quale possono essere chiamate a testimoniare.
Le cause di incapacità a divenire testimoni ad atti sono:
- persone minori di anni 14 o infermi di mente o in stato di manifesta ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti;
- persone sottoposte a misure di sicurezza detentive;
L’obbligo di osservanza delle norme processuali è sancito dall’art. 124 c.p.p. a chiusura del sistema.
Tale articolo impone di osservare le norme del codice anche quando l’inosservanza non comporta nullità o altra sanzione processuale.
L’obbligo è diretto ai magistrati, ai cancellieri, agli altri ausiliari del giudice, agli ufficiali giudiziari e agli agenti di polizia giudiziaria.
Si tratta di un obbligo deontologico assistito da sanzioni disciplinari, su cui vigilano i dirigenti degli uffici.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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