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Il rafforzamento della posizione degli aziosti di minoranza


Art 125 e seg TUF (Strumenti di tutela delle minoranze).
Norme che si collocano su piani diversi. Es azione di resp contro amm proposta da < oppure nomina sindaco di < o possibilità per minoranza di convocare ass.

Codice di Commercio 1882 ➝ uno dei più importanti codici a livello europeo di disciplina commercialistica dell’800. Si nota centralità posizione ass (organo sovrano).
Duplice direzione:
assemblea somma tutti i poteri decisionali e amministratori sono visti come esecutori volontà assemblea. Amministratori vengono definiti mandatari.
emerge meno da lettura norme. Centralità di fatto.

Centralità assemblea ha subito grossi scossoni.
La prima smentita si è avuta con la legge azionaria tedesca del 37 riflessa nel C.C. del 42 che adotta una soluzione diversa rispetto a centralità ass. Viene espressa dalla formula sintetica del PRINCIPIO CORPORATIVO ➝ assemblea non è organo sovrano e gli amministratori non sono quello esecutivo ma esiste ripartizione di competenze tra assemblea e amministratori. Assemblea è organo che nomina altri organi (Amm e Coll Sind) è li controlla a posteriori.. Non ha più competenze gestorie. Queste vengono attribuite agli amministratori.
Questo modello era però derogabile.
Non interessa più perché con riforma del 2003 il modello di ripartizione è diventato RIGIDO ➝ gestione deve essere fatta da Amministratori (competenze gestorie).
Unica parziale deroga: possibilità di prevedere che determinati atti gestori debbano essere autorizzati da assemblea.
Nel tempo sempre maggiore perdita rilievo assemblea. MORTE DELL’ASSEMBLEA. Si diceva che Ass. rappresentava vero e proprio rito inutile ➝ perché tanto socio di > approverà sempre proposte amministratori che esprimono la sua volontà.
Si arriva al punto di decidere quasi di eliminare assemblea.

OGGI
C’è una prospettiva diversa. Assemblea ha nuovamente acquisito importanza. Motivi:
per ragioni tecniche legate a mass media e internet. Oggi tramite internet è ad es più semplice la consultazione del progetto di bilancio. L’assemblea poi coinvolge i media con vasta eco su stampa specializzata.
per novità normative come ad es la tutela delle minoranze (il legislatore non si riferisce ai piccoli azionisti, ma agli intermediari finanziari).

PROFILI
Riforma societaria ha spostato asse del potere da assemblea a amministratori nel senso di rendere inderogabile modello di ripartizione competenze. Se vogliamo la riforma è andata anche oltre prevedendo che serie di competenze assemblea debbano essere trasferite agli amministratori.
Es. Certe modifiche dell’atto costitutivo ➝ es fusione e scissione: nei casi di fusione semplificata è possibile attribuire ad amministratori oltre a creazione progetto anche deliberazione su fusione.
Dato di fatto: se si guardano scelte fatte da società più importanti quando si è trattato di adeguare statuti a riforma si nota come delle modifiche che non erano obbligatorie, poche sono state recepite dalle società. Sono state invece molto sfruttate quelle che prevedevano trasferimento dei compiti da assemblea a amministratori.  
Strumenti di tutela delle minoranze (c’è un’apposita sezione nel TUF).
Art 125 TUF abrogato e sostituito da norma per tutte le società quotate e non (art 2367):
Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza
Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare .
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.
Per le SPA si ha il PRINCIPIO DI COLLEGIALITA’: unità spazio-temporale. La deliberazione dell’assemblea deve cioè essere approvata da soci in un certo luogo , spazio e con un certo ordine del gg (es Consiglio di Facoltà).
Il principio ha due finalità che sono quelle, attraverso il dibattito di :
Influenzare la volontà altrui;
Essere informati.
Il principio è venuto meno nell’ambito delle SRL a causa del metodo referendario che prevede una consultazione scritta.
Tale principio ha un costo per l’azionista che può essere espresso in termini di tempo e di denaro.
Esistono quindi delle norme che non sono deroga al principio, ma una sua modalità (es metodi informatici come la videoconferenza che è consentita dal legislatore qualora lo preveda una clausola dell’atto costitutivo). Trovano soprattutto applicazione nel CDA. Per le assemblee la videoconferenza è complicata per motivi tecnici.
Il principio è cmq rispettato. Non si parla di unità spazio-temporale fisica, ma virtuale.
Altro strumento che rappresenta non una deroga, ma un’attuazione del principio di collegialità è dato dal voto per corrispondenza (art 127 TUF).
Art. 127
(Voto per corrispondenza)
1. L'atto costitutivo può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea.
L’art 127 è una norma diventata di diritto comune (modalità di voto e di svolgimento dell’assemblea).
Oggi con la riforma c’è un’attenuazione del principio perché non c’è la possibilità di influenzare gli altri e perché non si può essere informati (a meno che non lo si faccia prima).
Il principio non risulta comunque derogato in quanto il voto per corrispondenza è una scelta.

DELEGA DI VOTO ➝ Legislatore pre-riforma aveva espresso parere negativo su delega di voto. Si tratta infatti di uno strumento a doppio taglio:
Consente a soci di far sentire la propria voce (anche indirettamente)
Si possono creare maggioranza fittizie per chi fa incetta di deleghe.
Il TUF ha adottato una prospettiva diversa e ha incentivato le deleghe di voto nella prospettiva che esse venissero acquisite da intermediari finanziari.
Regolamenti d’assemblea ➝ espressamente previsti con una norma generale.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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