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La responsabilità degli amministratori


Dubbio: norma dice che gli amministratori di società di persone sono solidalmente responsabili qualora uno di questi violi i propri doveri e vi sia un danno per la società.
Qui c’è norma che può lasciare perplessi perché tutti rispondono delle scelte gestionali per l’intero danno in uno scenario che solitamente è quello dell’amministrazione disgiunta.

Art 2260 2° comma
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Questa norma è inserita nella disciplina delle SS nel settore “rapporti tra i soci”. Essa vale anche per le SNC e per le SAS con delle precisazioni.
Punto di partenza ➔ la responsabilità degli amministratori o di altri organi societari non ha nulla a che vedere con la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Nelle SNC e nelle SAS  esistono soci responsabili per le obbligazioni sociali.
La responsabilità degli amministratori o di altri organi societari consiste invece nell’obbligo di risarcire i danni derivanti da certi comportamenti in presenza di certi presupposti.

Premessa: contrapposizione tra dovere contrattuale ed extra-contrattuale.
Responsabilità contrattuale ➔ deriva da violazione di un preciso dovere.
Responsabilità extra-contrattuale ➔ deriva da violazione del dovere generico di non arrecare danno ingiusto ad altri.

Art. 2043
Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

La differenza tra le due responsabilità è un cardine del sistema giuridico con risvolti sul danno risarcibile e sull’onere della prova.

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Tra l’amministratore e la società c’è un contratto che comporta un obbligo. Sorge quindi una responsabilità contrattuale che comporta un risarcimento danni contrattuale.
Esso deriva da 2 presupposti:
- inadempimento ad obblighi derivanti dal contratto;
- presenza danno derivante da violazione obblighi.
Errore di gestione non è fonte di responsabilità.

Il legislatore aggiunge che gli amministratori sono solidalmente responsabili ➔ la società può chiedere a ciascuno il risarcimento dell’intero danno. Se lo scenario di fondo è quello dell’amministrazione congiunta ad unanimità non sorgono problemi. Difficile invece capire come si possano coniugare solidarietà e responsabilità in un regime ad amministrazione disgiunta o congiunta a maggioranza.
CORRETTIVO ➔ la responsabilità non si estende a coloro che dimostrino di essere esenti da colpe.

Come funziona questo meccanismo?
Occorre introdurre 2 regole implicite:
pur in presenza di amministrazione disgiunta esiste il dovere di ciascun amministratore di vigilare sull’operato degli altri;
se ciascuno ha dovere di vigilanza allora ogni amministratore ha anche il potere di chiedere qualsiasi notizia e qualsiasi documento agli altri amministratori.
Quindi il dovere di vigilanza presuppone un potere di informazione.
Di conseguenza in un regime ad amministrazione disgiunta vale la regola della solidarietà purchè gli amministratori dimostrino di aver tenuto un comportamento vigilante.
ES 5 amm con poteri disgiunti. Acquisto terreno. Scelta gestionale. Di per sé quindi non è mai fonte di responsabilità. Tuttavia può non aver acquisito le necessarie info (violazione dovere) o addirittura si può essere nel caso di conflitto di interessi.
HP amministratore che in quel caso era impossibilitato a vigilare (es intervento chirurgico in USA). Sarà immune da colpe.
HP Caio riceve da Tizio notizie false (es operazione non verrà compiuta). Sarà immune da colpe.
HP Caio si limita a dire a Tizio che l’operazione è folle, ma non fa nulla per impedirla. Sarà responsabile solidalmente.
Il dovere di vigilanza, infatti, comporta anche di fare tutto ciò che serve per evitare il danno (DOVERE DI OPPOSIZIONE).
Quindi la responsabilità è coniugabile con l’amministrazione disgiunta. La diligenza chiesta nell’adempimento del dovere di vigilanza è quella media.
HP se atto fosse già compiuto? Dovere di fare tutto il possibile per limitare il danno.

Il legislatore non dice nulla sulle modalità dell’azione di responsabilità.
Da chi è promossa?
Il soggetto danneggiato è la società (titolare del diritto al risarcimento del danno).
Solo la società (cioè il legale rappresentante) può promuovere l’azione?
Sorge un problema quando tutti gli amministratori sono responsabili. Chi sarà il legale rappresentante.
Di conseguenza prevale l’idea per cui l’azione di responsabilità può essere promossa da ogni socio (come per le SRL).
Il legislatore non dice nulla per la responsabilità verso i creditori sociali.
Prima della riforma i creditori potevano far valere la loro azione nei confronti di tutti i soci, ma oggi ci sono anche amministratori terzi.

Caso del danno non alla società, ma al patrimonio del singolo socio o del terzo (es amministratore dichiara ad un fornitore che la società scoppia di salute).
Nel caso delle SPA è previsto che gli amministratori rispondano per danni ai soci o ai terzi.
Nel caso società di persone i soci e i terzi potranno chiedere il risarcimento del danno?
SI perché esiste l’art 2043. Ci si trova nell’ambito della responsabilità extra-contrattuale (danno ingiusto).

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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