Skip to content

La responsabilità degli organi di controllo nelle quotate e nelle non quotate


L’azione di responsabilità verso gli organi di controllo può essere proposta contro
1. Collegio Sindacale
2. Società di revisione
Siamo sia nell’ambito delle quotate che delle non quotate. Nel TUF non esiste una disciplina specifica in materia di responsabilità del Collegio Sindacale mentre vi sono 3 articoli (164-165-165 bis) relativi alla responsabilità della Società di Revisione.

AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO IL COLLEGIO SINDACALE
Panorama normativo vasto:
Responsabilità civile ➔ art 2407 CC
Responsabilità penale ➔ art 2621-2622-2630-2631-2638 CC
Norme sulla legge fallimentare (es Sindaci possono essere condannati per reati di bancarotta semplice e fraudolenta).

Art. 2407
Responsabilità

- [1] I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Innanzitutto si fa riferimento ad un tipo di diligenza professionale. C’è una differenza rispetto alla diligenza prevista per gli amministratori. Essa infatti è parametrata solo alla natura dell’incarico e non alle specifiche competenze.
Inoltre l’obbligazione dei Sindaci, così come quella degli amministratori, è di mezzo e non di risultato (cioè non deve garantire alcun risultato, bensì solo svolgere al meglio le proprie obbligazioni).
Sono inoltre responsabili della verità delle loro attestazioni, quindi se il Collegio Sindacale dichiara che il bilancio a suo giudizio è vero e questo si rivela falso allora essi sono responsabili.
Tra i reati penali si ha il reato di false comunicazioni sociali che può portare a pene detentive che sono diverse a seconda che si tratti di un Sindaco di una società Quotata (da 2 a 6 anni) e di uno di una società non Quotata (da 6 mesi a 3 anni).
Relativamente alla responsabilità penale oggi gli art 2621 e 2622 stabiliscono che non si procede penalmente contro il Sindaco se la falsità del bilancio non provoca:
Un RAI diverso di oltre il 5%;
Un PN diverso di oltre l’1%.
Questa norma della riforma ha creato polemiche perché per importi grandi queste divergenze possono essere pesanti.
- [2] Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Si parla della cosiddetta CULPA IN VIGILANDO. L’azione di responsabilità può quindi essere proposta indifferentemente nei confronti di Sindaci o Amministratori. Il differente grado di responsabilità ha valore solo nell’azione di regresso. Questa responsabilità solidale deriva dall’art 2403 che elenca i compiti del Collegio Sindacale tra cui quello di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Non è possibile introdurre una clausola statutaria che preveda una limitazione per questa responsabilità solidale.
- [3] All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
In realtà anche se non direttamente espresse nelle norme, la dottrina e la giurisprudenza hanno evidenziato delle differenze nell’applicazione di questi articoli nel caso dell’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci.

Differenze:
1. Termine di prescrizione
AMMINISTRATORI: 5 anni da cessazione carica
SINDACI: 5 anni da quando si è prodotto il danno
2. Revoca di diritto
AMMINISTRATORI: si ha qualora vi sia delibera con maggioranza > 1/5 CS
SINDACI: oltre a maggioranza è richiesto anche che la delibera venga approvata dal Tribunale in quanto i Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con delibera approvata dal Tribunale.
3. Notifica a società e Presidente del Collegio Sindacale (nell’azione dei soci di minoranza)
AMMINISTRATORI: è richiesta
SINDACI: non è richiesta
NB L’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali è autonoma e non è surrogatoria rispetto a quella sociale. Per essa non è previsto un termine di prescrizione quindi ci si collega all’art 2949 che prevede la regola generale di prescrizione in materia societaria (5 anni da quando si produce il danno).

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.