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Il diritto tributario - Premessa storica



Il diritto Tributario è una realtà relativa, sia nel tempo sia nello spazio; infatti, nel passato e tuttora vi sono stati e vi sono alcuni ordinamenti che non hanno un diritto tributario/vi sono stati e vi sono alcuni stati che non hanno bisogno di imporre tributi per finanziare l’attività pubblica. Ad esempio, in passato alcuni ordinamenti medioevali vendevano titoli nobiliari (Qualora, ad esempio, una persona voleva diventare conte, pagava una certa cifra al re), con il cui ricavato finanziavano la spesa pubblica (Nel Medioevo, era sostanzialmente il denaro necessario per condurre la guerra)
Parallelamente, ad esempio, oggi alcuni emirati arabi vivono della vendita di petrolio, previa esportazione: il sultano, quale personificazione del potere pubblico, ha i suoi pozzi di petrolio, da cui ricava tutto il denaro che gli serve per la spesa pubblica.

Allo stesso tempo, non c’è stato sempre un diritto tributario anche perché, quando hanno incominciato ad esistere i tributi, spesso i tributi non erano imposti secondo diritto: ad esempio, durante il Medioevo, il sovrano, per finanziare la spesa pubblica, procedeva in modo molto semplice, non ricorrendo a leggi o ad atti amministrativi, bensì ricorrendo a prede di guerra, espropriazioni e/o spoliazioni.
Certamente, il diritto tributario condivide una serie di caratteristiche con altre materie giuridiche: è composto da un insieme di regole, le c.d. regole tributarie.

Definizione approssimativa di diritto tributario:
Insieme di regole che disciplinano il finanziamento della spesa pubblica/l’attività di raccolta dei fondi che servono per la spesa pubblica (=Denaro di cui hanno bisogno gli enti pubblici per svolgere le loro funzioni).

Tuttavia, anche se è vero che il diritto tributario disciplina il finanziamento della spesa pubblica, i tributi, quale unica entrata pubblica rilevante per lo studio del diritto tributario, non sono l’unica forma di finanziamento della spesa pubblica, ma sono solo una parte delle entrate finanziarie; infatti, la spesa pubblica si può finanziare con entrate che sono finanziarie (La finanza è il fenomeno di raccolta dei fondi della spesa pubblica), ma non necessariamente tributarie.
Entrate pubbliche: Qualsiasi acquisizione di valori economici, per un qualsiasi titolo pubblicistico e/o privatistico (sotto forma di prestazione patrimoniale imposta – tra cui i tributi, che possono essere imposte, tasse, contributi speciali e/o quid pluris derivante dai monopoli -, sanzione e/o proventi derivanti dalla contrattazione PA, come soggetto privato, con altri privati), normalmente di denaro, da parte di un soggetto pubblico.
ESEMPIO: Se lo Stato possiede immobili - ad esempio uno stadio - che affitta - ad esempio ad una società di calcio -, riceve canoni di affitto che costituiscono una forma di finanza, perché sono denaro che entra nelle casse dello Stato, ma che non sono tributi.
Definizione corretta di diritto finanziario: Disciplina giuridica sovra ordinata al diritto tributario, che è costituita dall’insieme di regole che disciplinano tutto il reperimento dei fondi per la spesa pubblica/tutte le entrate pubbliche.
Definizione corretta di diritto tributario: Disciplina giuridica sott’ordinata al diritto finanziario, che è costituita dall’insieme di regole che disciplinano quella parte di finanza pubblica/quella parte di reperimento dei fondi corrispondente ai tributi.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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