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Il procedimento di formazione del decreto-legge


Come per il decreto legislativo, il procedimento di formazione del decreto-legge si risolve nella deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui segue l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Controverso in dottrina è il problema dell’adottabilità di decreti-legge da parte di governi in attesa di fiducia, o a cui la fiducia sia stata negata ovvero siano stati colpiti da un voto di sfiducia o siano, per qualunque ragione, dimissionari.
Secondo una diffusa opinione, infatti, i governi che versano in tali contingenti situazioni dovrebbero limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione.
Sennonché quest’impostazione, largamente contraddetta dalla prassi, contrasta radicalmente con la ratio stessa della decretazione d’urgenza, che è quella di consentire al Governo di far fronte in qualsiasi momento, allorché ciò sia necessario ed urgente, a situazioni straordinarie.
Sicché, tenuto anche conto che la Costituzione non offre al riguardo alcuna indicazione, non pare che al Governo dimissionario, colpito da voto di sfiducia o in attesa di fiducia possa essere inibito di utilizzare lo strumento in parola.
Il decreto-legge deve recare la denominazione decreto-legge e, nel preambolo, l’indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione.
La loro mancanza, tuttavia, non comporta invalidità, ma semplice irregolarità del decreto.
Ci si è chiesti se in sede di emanazione il Capo dello Stato possa esercitare un qualche controllo sui provvedimenti di urgenza.
Per la risposta negativa sembrerebbero militare due ordini di ragioni: innanzitutto che i decreti-legge sono assunti dal Governo sotto la propria responsabilità; in secondo luogo che, essendo essi preordinati a fronteggiare situazioni di necessità e di urgenza, dovrebbe ritenersi incompatibile con la loro natura ogni potere presidenziale di rinvio.
Per la risposta positiva si è osservato che, rientrando i decreti-legge fra gli atti presidenziali adottati su proposta del Governo, pure rispetto a tali atti deve ammettersi che la sottoscrizione del Presidente della Repubblica assolva di massima ad una funzione di controllo di legittimità (se non anche di merito) dell’atto.
Con la pubblicazione, il decreto-legge entra immediatamente in vigore, dovendosi per esso prescindere dal periodo di vacatio in quanto incompatibile con il carattere urgente proprio di tale atto.

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