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La delegificazione e i regolamenti delegati (o di delegificazione)


Uno dei punti cruciali della disciplina introdotta dalla l. 400/88 è rappresentato dal fenomeno della delegificazione.
L’intento, nobile, di consentire uno sfoltimento del materiale legislativo presente nell’ordinamento e di restituire al Parlamento il suo ruolo naturale di orientamento della legislazione statale e (nell’ambito della legislazione concorrente) regionale, viene perseguito, da un lato, attraverso l’ampliamento (al limite della tollerabilità costituzionale) della potestà normativa secondaria del Governo e, dall’altro, attraverso la delegificazione di materie o di loro porzioni, sì da permetterne la disciplina regolamentare.
I regolamenti “delegati” (o delegificanti o di delegificazione) si collocano negli spazi nei quali la disciplina legislativa di determinate materie sia suscettibile di essere abrogata, derogata, modificata, o sostituita da quella regolamentare.
L’art. 172 l. 400/88, dopo aver precisato che la materia oggetto di delegificazione e di successiva disciplina regolamentare non deve essere “coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione”, prevede un complesso meccanismo, di volta in volta attivabile dal legislatore, fondato sui seguenti passaggi:

  • a. determinazione delle norme generali regolatrici della materia;
  • b. abrogazione delle norme vigenti con effetto dell’entrata in vigore delle norme regolamentari;
  • c. attribuzione della potestà regolamentare al Governo;
  • d. emanazione del regolamento.
Questo modello ha i suoi punti di forza, che consentono di affermarne la compatibilità con la Costituzione, nella necessità che la legge detti le norme generali regolatrici, onde rimettere la disciplina de dettaglio alla fonte secondaria, e nell’individuazione, ad opera della legge stessa, delle norme soggette ad abrogazione.
Invero, se si muove dalla premessa, fondata sul principio di preferenza della legge, che sia inammissibile l’attribuzione al regolamento della capacità di abrogare norme legislative, non è evidentemente sufficiente che la legge disponga l’abrogazione di precedenti disposizioni legislative in riferimento al contenuto che il regolamento delegato potrà in concreto assumere, giacché in tal caso l’abrogazione discenderebbe proprio dal regolamento e dai suoi contenuti liberamente scelti.
Perché l’abrogazione possa effettivamente ricondursi alla legge, occorrerà, invece, che sia questa a “delegificare” le disposizioni precedenti, rendendole cedevoli rispetto al regolamento, al tempo stesso delimitando, quanto più rigorosamente possibile, l’ambito materiale che le norme regolamentari andranno a colpire.
Ne discende che la mancanza dell’uno o dell’altro elemento (norme generali regolatrici e norme soggette ad abrogazione) nella legge abilitante determina una situazione d’incertezza circa gli oggetti disciplinabili dal regolamento e circa le norme delegificate; quanto più elevata sarà questa incertezza, tanto più ampia risulterà la potestà normativa ed abrogativa del regolamento e la possibile violazione de principio della preferenza della legge.
Destinatario della speciale potestà è il Governo nella sua collegialità, seguendo la procedura solenne e garantita dei regolamenti governativi.

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