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Definizone, classificazione ed effetti dell circostanze di reato

Definizone, classificazione ed effetti dell circostanze di reato


Definizione Circostanze

Sono elementi accidentali od accessori del reato, non necessari per la sua esistenza, ma che o incidono sulla sua gravità ovvero vengono assunti come indici della capacità a delinquere del soggetto, acquistando rilievo, quindi, ai fini della determinazione della pena.
La loro presenza trasforma il reato da semplice in circostanziato.
La ratio essendi delle circostanze va individuata nell’esigenza di adeguare la pena al reale disvalore del fatto, attribuendo rilevanza a situazioni o fattori, diversi dagli elementi costitutivi, la cui presenza giustifica un aggravamento o un’attenuazione della pena.

Classificazione delle circostanze

Le circostanze possono essere classificate sulla base di tre criteri, che sono costituiti:
1.Dagli effetti che esse producono;
2.Dai contenuti in cui esse consistono;
3.Dalle modalità e tecniche di previsione legislativa utilizzate dal legislatore.

Effetti.

Circostanze aggravanti e attenuanti, a seconda che esse comportino un inasprimento o una diminuzione della pena prevista per il reato base;
Circostanze comuni e speciali, a seconda che siano applicabili o a tutti i reati coi quali sono strutturalmente compatibili (artt. 61 e 62 come ad es. i motivi futili o abietti, sevizie o crudeltà) oppure solo ad uno o più reati espressamente individuati dal legislatore (ad es., artt. 576, 577 per quanto riguarda l’omicidio doloso, 625);

VARIAZIONE PROPORZIONALE

Classificazione in base al meccanismo della pena del reato base: variazione proporzionale o indipendente. Dette anche circostanze a effetto proporzionale e circostanze autonome, a seconda che l'aumento o la diminuzione si esplichino sulla pena base del reato non circostanziato, o la circostanza preveda invece una pena di specie diversa o una nuova cornice edittale, distinta da quella del reato semplice (art. 69.4). Per il primo caso v., ad es., gli artt. 61, 62, 99 co. 3-4, 339.1, 424.2; per il secondo v. invece gli artt. 625, 628.3, 648.2).        
Quando la variazione è proporzionale  l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Il giudice prima quantifica la pena base entro la cornice edittale, sulla base delle cd. Circostanze improprie e come se quelle proprie non esistessero, e poi applica la variazione proporzionale conseguentemente alla circostanza propria sul quantum di pena così previamente determinato.
La variazione proporzionale può essere prevista in misura fissa (aumento di un terzo, diminuzione di due terzi…) oppure, come avviene di regola, in misura variabile cioè tra un minimo ed un massimo. (fino ad un terzo, da un terzo alla metà…). In questa seconda eventualità il giudice è dotato di una discrezionalità, oltre che nella quantificazione della pena base, anche in quella della variazione di pena conseguente alla circostanza. 
Nell’ipotesi di variazione proporzionale in misura variabile, il legislatore può poi fissare di volta in volta il minimo o il massimo della variazione, oppure avvalersi di clausole generali => art. 64: “quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso”. Analoga disposizione, con la quale si stabilisce in generale in un terzo il limite massimo della variazione, l’art. 65 per le attenuanti. Il limite massimo della variazione di pena, qualora non previsto dalla singola circostanza, coincide con l’unità di misura minima della specie di pena da modificare, e pertanto con un giorno per la pena detentiva e con un euro per quella pecuniaria. Le circostanze comuni previste dal codice agli artt. 61- 62 non sono accompagnate dalla previsione espressa della variazione, che dunque deve intendersi nella misura stabilità fino ad un terzo.
La regola generale è quella della variazione fino ad un terzo, come dimostrato dall’art. 63.3 dove, a particolari fini applicativi viene individuata la categoria delle circostanze ad effetto speciale in quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
Quando la variazione è indipendente: “circostanze ad efficacia speciale”. La variazione indipendente può essere di ordine qualitativo o solo quantitativo => art. 69.4: circostanze per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato”. Le prime, che importano una variazione della specie di pena (es. dalla reclusione all’ergastolo), sono dette dalla dottrina autonome. Le seconde, che importano una nuova cornice edittale per la fattispecie circostanziata, sono dette dalla dottrina circostanze indipendenti.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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