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Il giudizio controfattuale nella causalità dell’omissione


Giudizio controfattuale nella condotta attiva => accertamento ex post. Tale giudizio che si verifica mediante le leggi scientifiche di copertura, avviene potendo contare sulla conoscenza dell’intera catena causale, così come si è effettivamente svolta nella realtà. Ecco perché tale accertamento causale avviene ex post, cioè muovendo dall’evento e ripercorrendo a ritroso il processo causale dopo che esso si è compiutamente svolto, così che la prova controfattuale può riferirsi ad ognuno dei fattori causali conosciuti e rilevanti.

Giudizio controfattuale nella condotta omissiva => accertamento necessariamente seppur parzialmente ex ante. In tale caso l’accertamento causale assume a suo oggetto il compimento dell’azione doverosa omessa (giudizio controfattuale, in quanto l’azione nei fatti non esiste) e ne valuta l’efficacia impeditiva sulla base delle leggi scientifiche pertinenti, in pratica, si elimina mentalmente la condizione “statica” consistente nell’omissione della azione doverosa, per verificare sulla base delle leggi causali se l’evento si sarebbe verificato egualmente.
Sennonché, mentre nella causalità dell’azione l’accertamento condizionalistico controfattuale muove da un dato della realtà, cioè l’azione compiuta, per ipotizzarne la mancanza; nell’omissione l’accertamento condizionalistico prende le mosse da un dato solamente ipotizzato, cioè l’azione omessa, per ipotizzarne la presenza e la sua efficacia impeditiva dell’evento: quindi una doppia ipotesi.
Il fatto che nella causalità dell’omissione si effettua un giudizio (ipotetico, perché controfattuale) su un dato ipotetico impedisce di tener conto di tutti quei fattori che invece, nella realtà, avrebbero potuto verificarsi insieme o dopo l’azione doverosa modificandone l’efficacia impeditiva. Con la conseguenza che il giudizio causale dell’omissione ha una natura intrinsecamente prognostica, cioè si svolge necessariamente seppur parzialmente ex ante.
Nell’area dei reati commissivi mediante omissione, si è ritenuto di poter ricondurre l’evento al comportamento omissivo anche quando non sia possibile concludere che l’azione omessa avrebbe con certezza o alta probabilità impedito la realizzazione dell’evento.
Quindi => si è finito per accontentarsi di leggi di copertura meno rigorose e + probabilistiche ingannati dal fatto che in ogni caso il giudizio causale dell’omissione ha una struttura necessariamente probabilistica.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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