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Art. 490, Pubblicità degli avvisi di un atto esecutivo

Art. 490, Pubblicità degli avvisi di un atto esecutivo

I. Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
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II. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp att cpc, è altresì inserito in appositi siti internet (individuati dal Ministro di Giustizia)almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
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III. Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.
- Il pubblico avviso nell'ordinanza di vendita senza incanto, come la pubblicazione dell'ordinanza nella vendita con incanto, hanno la funzione i fornire notizie adeguate della vendita in corso ai possibili interessati all'acquisto, sono qualificabili come inviti ad offrire (no offerta o promessa al pubblico).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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