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Art. 586 , il trasferimento del bene espropriato nella vendita immobiliare

Art. 586 , il trasferimento del bene espropriato nella vendita immobiliare

I. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto,
ES. nella determinazione del prezzo minimo il giudice non ha potuto tener conto di alcune considerazioni sopraggiunte o all'epoca non conoscibili (es. l'immobile era occpato e ne è sopraggiunta la liberazione).
ovvero
può pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario  il bene espropriato
-ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita (perchè questo documento sarà comunicato alla conservatoria e sarà oggetto di trascrizione)
-e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti  e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.cd effetto purgativo della vendita forzata
-II. Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode  di rilasciare l'immobile venduto.
III. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari  e titolo esecutivo per il rilascio.
Tuttavia ci sono dei casi in cui l'occupante occupa l'immobile sulla base di un titolo spendibile anche nei confronti dell'acquirente. Può trattarsi di un titolo reale iscritto nei registri immobiliare prima del pignoramento (es. dir di abitazione), oppure di un diritto personale risultante da un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (es. contratto di locazione) [ciò perchè l'acquirente acquista nella condizione in cui si trovava il bene al momento dle pignoramento]. L'unico limite è costituito dall'acquisto in buona fede del terzo di un bene mobile.


- Problema: in quale momento avviene il trasferimento della proprietà?
Tesi Satta: l'aggiudicazione corrisponde alla conclusione della vendita contrattuale, il trasferimento si ha quindi col consenso sia pure sotto condizione del pagamento. Il decreto di trasferimento ha pertanto carattere meramente dichiarativo.
(argomento a sostegno: ex art 187 bis disp att l'estinzione o comunque la chiusura anticipata del processo esecutivo non incidono sulla posizione del terzo aggiudicatario, che fa in ogni caso salvo il suo acquisto. Da ciò si potrebbe sostenere che l'effetto traslativo si sia già verificato in suo favore)
Tesi Micheli: l'effetto traslativo nella vendita immobiliare si ha con il pagamento del prezzo.
Tesi prevalente: l'effetto traslativo si ha solo con il decreto di trasferimento, come si desume dal 586.
(argomento a sostegno: anche dopo il versamento del prezzo il giudice può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto, ciò conferma che l'effetto traslativo sia ha solo con il decreto di trasferimento)

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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