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Art. 615, le diverse forme di proposizione dell'esecuzione

Art. 615, le diverse forme di proposizione dell'esecuzione


- La legittimazione attiva spetta al debitore o al terzo assoggettato all'esecuzione; la legittimaz passiva a colui che ha esercitato il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
- Il carattere incidentale dell'opposizione rispetto al processo esecutivo si manifesta nell'attribuzione della competenza al giudice dell'esecuzione e negli effetti dell'eventuale provvedimento di sospensione con cui di fatto si condiziona l'ulteriore svolgimento dell'esecuzione all'esito del giudizio di opposizione.
Tuttavia, nonostante la connessione con il procedimento esecutivo, il giudizio d'opposizione ha una propria autonomia formale (si vede ad es dalla possibilità per il creditore di chiedere la condanna del debitore per altro titolo).
- natura di giudizio a cognizione piena, è un giudizio di accertamento negativo dell'azione esecutiva.


Art. 615
Forme di proposizione diversa a seconda che l'esecuzione sia iniziata o meno, ciò perchè con l'inizio dell'esecuzione il presidente del tribunale provvede alla nomina immediata del giudice dell'esecuzione.
I.  OPPOSIZIONE cd PREVENTIVA (o al precetto)
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto  con citazione davanti al giudice competente per materia o valore in ordine al diritto azionato in executivis e per territorio a norma dell'articolo 27 (vedi art 480).
Davanti a questo giudice la causa viene trattata e definita secondo il rito a cognizione piena, nelle forme processuali previste per il diritto da accertare. La sentenza con cui si chiude il procedimento, sebbene non sia espressamente previsto, si ritiene non sia impugnabile come accade per l'opposizione successiva ex 616.
Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo .
- Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale provvedimento sospensivo ha natura cautelare, e più precisamente rientra nelle cautele non conservative. Si ritiene pertanto applicabile, nei limiti della compatibilità, la disciplina uniforme dei procedimenti cautelari e quindi anche lo strumento di controllo del reclamo.
- concorso degli strumenti sospensivi del 615 I e del 624 I: può verificarsi in quanto il giudice dell'opposizione a precetto mantiene il potere di sospendere l'efficacia del titolo, pur ove l'istanza non sia proposta ab origine, bensì anche nel corso del processo di opposizione, purchè non sia ancora iniziata l'esecuzione.
II. OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE cd SUCCESSIVA
 -Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni  si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione  stessa.
- Il giudice dell'esecuzione  fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé  e il termine perentorio  per la notificazione del ricorso e del decreto.
I FASE All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione si applicano le norme del procedimento camerale.
Il giudice dell'esecuzione provvede:
- sull'eventuale istanza di sospensione +
- valuta quale sia l'ufficio competente a decidere l'opposizione:
Art. 616 Se competente per la causa  è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione  questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà;
altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione  della causa (= la prosecuzione del giudizio dipende dall'iniziativa dell parte interessata).
II FASE davanti al giudice della cognizione dell'opposizione secondo le forme del processo di cognizione piena
- La causa è decisa con sentenza non impugnabile, comunque ricorribile per Cassazione ex 111cost.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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