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Art. 816, L'intervento in causa


ART. 816 quinquies    
I. L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
CMQ la norma va interpretata in modo da dar rilievo alla soggezione dell'interveniente o del chiamato al patto compromissorio:
l'accordo delle parti ed il consenso degli arbitri è necessario solo ove l'interveniente volontario sia realmente estraneo alla convenzione di arbitrato, e il consenso del terzo chiamato anche nel caso in cui quest'ultimo, pur essendo assoggettato alla convenzione di arbitrato, non abbia partecipato nè sia stato in grado di partecipare alla nomina degli arbitri.
II. E' sempre ammesso l'intervento adesivo (art105, perchè non allarga il thema decidendum) e l'intervento del litisconsorte necessario pretermesso (se non interviene la pronuncia arbitrale potrebbe essere addirittura inutiler data).
III. Si applica l'articolo 111= è ammesso l'intervento del successore a titolo particolare.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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