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Caratteristiche del regime processuale

-La fase in esame necessita di un'iniziativa di parte, l'istanza di vendita , la quale ,essendo un atto di espropriazione, può essere avanzata solo dal creditore pignorante o dai creditori che siano muniti di titolo esecutivo nelle forme del ricorso.
Tale iniziativa deve essere proposta nel lasso di tempo che intercorre tra il giorno in cui sia decorso il termine dilatorio (almeno 10 gg dal pignoramento) e i 90 gg dal pignoramento (il mancato rispetto di questo secondo termine determina la perdita di efficacia del pignoramento).
- nel caso di vendita mobiliare il ricorso deve contenere: il titolo esecutivo, il certificato di iscrizione dei privilegi gravanti sui beni pignorati, gli atti comprovanti l'avvenuta notifica dell'avviso ex art 498 ai creditori iscritti.
- nel caso di vendita immobiliare:
art 567 II  Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 120 gg dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto,   nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; (non è più previsto, per snellire la procedura, l'obbligo di depositare l'estratto delle mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica)
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
- Dalla lettera della norma sembrerebbe che solo il creditore che abbia concretamente proposto l'istanza di vendita possa provvedere al deposito della documentazione.Tale pericolosa interpretazione (si pensi alle conseguenze del mancato o ritardato deposito della documentazione) può essere scongiurata alla luce del successivo comma in tema di proroga a norma del quale la stessa può essere richiesta da parte di qualsiasi creditore.
III Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta :
- su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. + è implicito che l'istanza di proroga deve essere proposta prima della scadenza dell'originario termine per il deposito, spirato tale termine al creditore residua la sola rimessione in termine ex art 184bis laddove dimostri l'oggettivo e non imputabile decorso del termine e l'altrettanto oggettivo e non imputabile impedimento alla richiesta di proroga.
-Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice (dopo la scadenza e d'ufficio), quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata.
+ Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,
il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione.
L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti.
Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma (= deve provvedervi il conservatore dei registri immobiliari).
Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
L'ordinanza che nega o dichiara l'estinzione del processo d'espropriazione è reclamabile.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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