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D.lgs 286/1998 Testo Unico sull’immigrazione


[a) Art. 13c1- provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero emesso dal prefetto.
Contro di esso è accordata allo straniero la normale tutela giurisdizionale amministrativa (ricorso al TAR per il controllo di legittimità del provv. amm.), in concorrenza con una tutela giurisdizionale civile davanti al giudice di pace (accertamento del diritto vantato dallo straniero).]

b)L’art.13c8 prevede contro l'ordinanza di espulsione del prefetto, in alternativa alla tutela amministrativa davanti al TAR, un procedimento particolare, appartenente alla categoria dei procedimenti sommari con prevalente funzione esecutiva:
 l’opposizione dello straniero al provv. di espulsione del prefetto.
Il diritto oggetto di tale procedimento è il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere in Italia (diritto di permanenza o di soggiorno). Il fondamento di questa tutela è riscontrabile nell’art.24 Cost., che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti per tutti, e nell’art.3 Cost., che afferma il diritto di uguaglianza.
Lo straniero può opporsi, entro 60 giorni dal momento in cui riceve la comunicazione del provv. di espulsione, con ricorso davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede il prefetto. Il giudice accoglie o rigetta il ricorso entro 20 giorni decidendo con un unico provv.(decreto).
Il procedimento non è disciplinato nei suoi particolari.
1    Termine fisso = si tratta di una cognizione sommaria (valutazione superficiale della sussistenza del diritto).
2    Unico provv. = non è prevista la fissazione di un’udienza, trattandosi di un procedimento ultraveloce e deformalizzato.
Non sono previste possibilità di impugnazione, né di trasformazione del procedimento.
Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall’istante (non è quindi necessario il patrocinio), tuttavia è possibile accedere al beneficio del gratuito patrocinio.
Efficacia della pronuncia del giudice:
egli decide con decreto (poiché non c’è instaurazione del contraddittorio).
Il provv. è immediatamente esecutivo.
Si ricordi, comunque, che secondo l’art.4 della legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo del 1865 il giudice  non può eliminare, ma può solo disapplicare il provv. amm., anche se in concreto gli effetti sono identici per la controversia pendente.
Nel 2004 è stata introdotta l’immediata esecutività del provv. prefettizio.
Trattandosi di un procedimento sommario con funzione esecutiva, lo svolgimento di tale processo non esaurisce il diritto di azione.
È escluso per tale procedimento il ricorso in Cassazione, poiché:
1    Il provv. del giudice non ha contenuto decisorio
2    Una norma prevede espressamente nell’art.14 la possibilità di ricorso in Cassazione per tale procedimento.
c) L’art.14 prevede un altro procedimento sommario che si riferisce all’ipotesi in cui non si può procedere all’espulsione prefettizia, ma si deve ricorrere alla permanenza dello straniero presso il centro di permanenza temporanea, il procedimento per la convalida del provv. del questore che ha concesso la permanenza presso questo centro.
Il diritto oggetto di questo procedimento è il diritto soggettivo dello straniero a permanere libero sul territorio nazionale.
Il questore trasmette gli atti entro 48 ore dal provv. al giudice di pace per la convalida del provv. amm….il giudice entro ulteriori 48 ore dovrà disporre la convalida o meno del provv. del questore.
La valutazione giudiziaria è anticipata rispetto all’efficacia del provv. del questore.
Non è prevista alcuna opposizione.
Differenze tra i 2 procedimenti:
1    Nel procedimento ex art.14 è prevista la fissazione di un’udienza in camera di consiglio.
2    È prevista anche la nomina di un difensore.
3    I termini per la decisione sono diversi nei 2 procedimenti.

-Alcuni orientamenti della dottrina considerano questi procedimenti come procedimenti sommari con funzione decisoria, ma la materia è controversa.
Prof. Carratta: procedimenti sommari con funzione esecutiva, e non decisoria altrimenti ci sarebbe lesione degli artt.3 e 24 cost.
Ciò che va posto in evidenza è l’utilizzazione della struttura dei procedimenti sommari per la rapida tutela di diritti soggettivi NON patrimoniali.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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