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Gli atti stragiudiziali

Gli atti stragiudiziali


LE SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE

(atti stragiudiziali che fanno fede della provenienza della dichiarazione in essi contenuta, l'unico elemento autenticato è la sottoscrizione)
Le scritture private autenticate costituiscono titolo esecutivo limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Il credito oggetto dell’obbligazione deve essere certo, liquido ed esigibile e deve risultare inequivocabilmente dal testo dell’atto stesso; l’autenticazione potrà essere effettuata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Siccome il notaio non può rilasciare in originale la scrittura privata autenticata, la parte interessata può solo richiederne copia autentica, tale copia costituirà il titolo esecutivo.
A norma dell’art 474c3 c.p.c. il contenuto della scrittura privata autenticata deve essere integralmente trascritto nell’atto del precetto.
(sono pertanto escluse le scritture private non autenticate+le scritture autenticate non disconosciute e quindi riconosciute in sede processuale)


I TITOLI DI CREDITO

Secondo la legge del 1933 (!) la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e gli accessori.
Sia per la cambiale che per l’assegno bancario la qualità di titolo esecutivo è condizionata al fatto che siano in regola con il bollo sin dall’origine, essendo irrilevante la regolarizzazione successiva anche se anteriore all’inizio dell’azione esecutiva.

GLI ATTI RICEVUTI DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE

La terminologia usata porta a riconoscere la qualità di titoli esecutivi non solo ai contratti, ma anche agli atti unilaterali e quindi anche agli atti unilaterali ricognitivi di debito e alle promesse di pagamento ex art.1988 c.c.
L’aquisto della qualità di titolo esecutivo è subordinato a condizioni di forma e contenuto che devono essere presenti nell’atto: quanto alla forma deve trattarsi di atto pubblico e quindi di atto rogato da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede ex art.2699 c.c. (come il console italiano all’estero in funzione di notaio o il segretario comunale e provinciale nel rispetto dei limiti della loro competenza) [l’atto notarile è compilato integralmente dal notaio, sotto la propria direzione e responsabilità, dopo aver indagato la volontà delle parti e ha l’efficacia di prova piena ex art.2700 c.c.]; rispetto al contenuto ora è possibile procedere ad esecuzione non solo per le obbligazioni di somme di denaro risultanti dall'atto, ma anche per le obbligazioni di consegna o rilascio e per quelle di fare o non fare.


ALTRI ATTI STRAGIUDIZIALI CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE espressamente EFFICACIA ESECUTIVA
es. il lodo arbitrale al quale sia stata conferita efficacia esecutiva con il decreto ex art.825 c.p.c.;
es. il lodo arbitrale irrituale in materia di lavoro a cui sia stata conferita efficacia esecutiva ai sensi dell’art.412quater c.p.c.;
es. i verbali di conciliazione in materia di lavoro, perfezionati davanti all’Ufficio Provinciale del Lavoro e dichiarati esecutivi dal tribunale ai sensi dell’art. 411 c.p.c. ovvero, se relativi a controversie inerenti a rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, direttamente muniti di efficacia esecutiva.
es.i ruoli delle imposte

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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