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Il secondo grado a cognizione piena del processo sommario societario


- Se il convenuto decide di proporre l'appello avverso l'ordinanza, si apre il secondo grado a cognizione piena.
Tuttavia in tal modo il convenuto rinuncia ad un grado di giudizio a cognizione piena (si ricordi che il I grado nei suoi confronti è stato sommario).
In alternativa dovrà instaurare un processo a cognizione piena.
Da ciò si desume che in questo procedimento nemmeno con l'appello si ristabilisce pienamente la parità di condizioni tra le parti, per questo l'ordinanza non è mai idonea ad acquistare efficacia esecutiva.

Inoltre, in quanto appellante, in teoria dovrebbe sottostare alle limitazioni di cui all'art.345 cpc (non può proporre nuove domande, nè nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, nè nuove prove salvo siano indispensabili o nn le abbia potute proporre per causa a lui non imputabile).
Tuttavia un recente orientamento della Cassazione (sent.../2008) ha stabilito che l'appello verso l'ordinanza in questione non è sottoposto ai suddetti limiti previsti per l'appello proposto contro le sentenze, in questo contesto infatti non avrebbero ragion d'essere. (Sotto questo profilo, quindi, la posizione di convenuto è equiparata a quella dell'attore nel primo grado di giudizio).

- Se il giudice d'appello accerta che l'ordinanza è stata pronunciata per errore del giudice sulla sussitenza dei presupposti. Il giudice d'appello non può, come sarebbe opportuno, rinviare al primo grado, perchè ciò è possibile solo nei casi tassativamente elencati dagli artt 353,354. In tal caso consentirà la riapertura del giudizio a cognizione piena davanti a lui, pertanto il convenuto perde comunque un grado di giudizio.

- Se il convenuto non propone appello l'ordinanza sopravvive con efficacia esecutiva anche durante il tempo necessario ad accertare l'insussistenza del diritto di credito in un giudizio a cognizione piena, fino alla sentenza.
(invece se ha proposto l'appello ex art 283 può chiedere ed ottenere la sospenzione dell'esecutività).
Come rimedio il convenuto può proporre la cd opposizione all'esecuzione, instaurando così un vero giudizio a cognizione piena, e chiedere la sospensione dell'esecutività.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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