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L'intervento tardivo del creditore nel processo espropriativo

L'intervento tardivo del creditore nel processo espropriativo

I creditori chirografari intervenuti tardivamente vengono postergati agli altri creditori, nel senso che concorreranno solo alla distribuzione della parte della somma ricavata che eventualmente sopravanzi una volta soddisfatte le ragioni del creditore pignorante, di quelli intervenuti tempestivamente e dei creditori privilegiati.
Tale postergazione non opera per i creditori che vantano un diritto di prelazione sulle cose pignorate, ancorchè intervenuti tardivamente. (in linea con l'eccezione alla par condicio contenuta nello stesso art 2741).
PROBLEMA: nell'ipotesi in cui il creditore tardivo risulti non munito di titolo esecutivo è impossibile l'udienza per l'eventuale riconoscimento del credito da parte del debitore (perchè questa viene fissata contestualmente all'udienza per l'autorizzazione alla vendita forzata che in questa fase è già avvenuta, l'intervento è difatti per definizione tardivo se avviene dopo l'udienza per l'autorizzazione alla vendita).
Si ritiene (Carratta) pertanto che tale creditore per partecipare alla distribuzione del ricavato dovrà necessariamente munirsi di un titolo esecutivo nel mentre ci sarà solo l'accantonamento della somma a lui dovuta.
(Altri invece ritengono che il riconoscimento possa aversi anche in questo caso)


- L'intervento del creditore assume la FORMA DEL RICORSO
 ART 499 II. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere:
- l'indicazione del credito e quella del titolo di esso,
-la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata
- la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.
-Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

art 499 III. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito dell'atto di intervento, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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