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La forma del pignoramento, art. 492 c.p.c.


L’art.492 c.p.c. disciplina la forma del pignoramento.
- I Il pignoramento consiste in un’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore “di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.
Tuttavia gli effetti del pignoramento (indisponibilità del bene e conseguente inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato posti in essere dal debitore) si ricavano dagli artt. 2913 c.c. e ss. e si determinano anche in difetto dell’ingiunzione in cui l’atto consiste ex art.492 c1 c.p.c. l’omessa ingiunzione viene sempre sanata dalla stessa notificazione dell’atto.
-Art. 492 c.p.c. ult comma (IX) : riferimento all’art. 488 c2 [quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’art. 488, secondo comma.]
-I nuovi commi aggiunti all’art. 492 c.p.c. svolgono due funzioni: quella di facilitare l’individuazione dei beni del debitore sui quali può utilmente dirigersi l’esecuzione forzata e quella di ampliare il contenuto degli avvisi rivolti al debitore al momento dell’ingiunzione.
-Art. 492 II richiede che il pignoramento contenga l’invito rivolto all’esecutato “ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione
con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice”. Ciò per evitare che il debitore ostacoli il regolare e rapido svolgimento dell’esecuzione, mutando continuamente la propria residenza o il proprio domicilio così impedendo l’effettuazione di notifiche e comuncazioni.
L’invito contenuto nel pignoramento è un atto proprio dell’ufficiale giudiziario.
[Si ritiene che l’omissione dell’invito non provochi la nullità del pignoramento, ma solo l’inapplicabilità del secondo comma art.492 c.p.c, con la conseguenza che le successive notificazioni e comunicazioni siano effettuate alla parte personalmente, ai sensi dell’art.479 c.p.c. l’integrazione dell’invito non può avvenire successivamente.
Invece nel caso in cui sia l’esecutato a non raccogliere l’invito o a rendersi irreperibile, le successive comunicazioni e notificazioni devono essere eseguite presso la cancelleria del giudice competente, resta però ferma la possibilità per l’esecutato di adempiere all’invito in un momento successivo.]

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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