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La legittimazione all'intervento nel processo espropriativo generalizzato


La legittimazione all'intervento. Il sistema previgente alla riforma del 2005 prevedeva, invece, un potere d'intervento nel processo espropriativo generalizzato, a favore cioè di tutti i creditori.]

Affinchè il creditore intervenuto privo di titolo esecutivo possa partecipare alla distribuzione del ricavato, è necessario vi sia un riconoscimento del credito stesso da parte del debitore:
V. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
VI. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. (efficacia meramente endoprocessuale, con piena libertà del debitore, una volta conclusa l'espropriazione, di contestare nelle vie ordinarie l'esistenza o l'ammontare del credito)
-I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore (espressamente o tacitamente a seguito della mancata comparizione) partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale.
-I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore (che sia comparso in questa udienza e ivi li abbia disconosciuti) hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'ACCANTONAMENTO delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che
1)ne facciano istanza + 2)dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo. (ciò a garanzia del debitore esecutato, qui non c'p un titolo esecutivo che dia una tendenziale cerezza circa l'esistenza del diritto di credito)
Ex art 510 III l'accantonamento ha una durata limitata nel tempo: viene disposto dal giudice 'per il tempo necessario affinchè i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 3 anni'.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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