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Documento e “documentazione” nel processo penale


Il documento è definito dal codice con un requisito positivo ed un requisito negativo:
positivamente perché si abbia documento è sufficiente che si tratti di uno scritto o di un oggetto comunque idoneo a rappresentare un fatto, una persona o una cosa;
negativamente l’oggetto rappresentato deve essere un atto compiuto “fuori” dal procedimento nel quale si chiede o si dispone che il documento faccia ingresso.
Viceversa, se l’oggetto rappresentato è un atto del medesimo procedimento, il codice non utilizza il termine “documento”, bensì il termine “documentazione”.
Un esempio classico è il verbale.
Per atto del procedimento si intende comunemente quell’atto che persegue le finalità del procedimento e che è compiuto da uno dei soggetti legittimati.
Il documento rappresenta atti o fatti diversi da quelli compiuti nel procedimento nel quale il documento è prodotto; viceversa la documentazione rappresenta atti compiuti da soggetti legittimati nel medesimo procedimento in cui la documentazione è prodotta.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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