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I poteri di partecipazione al procedimento della persona offesa


I poteri di partecipazione al procedimento della persona offesa assistita da un difensore possono consistere:
- nella mera partecipazione ai pochi atti di indagine per i quali è ammessa la sua presenza oppure;
- possono essere comportamenti attivi consistenti nell’espletamento di indagini difensive.
Tali indagini sono compiute dal difensore personalmente o per mezzo di un sostituto, di un consulente tecnico di parte o di un investigatore privato.
Scopo di tali investigazioni è quello di permettere al difensore di ricercare e individuare elementi di prova che poi possono essere presentati al Pubblico Ministero o anche direttamente al giudice;
altro potere partecipativo consiste nella possibilità che la persona offesa ha di chiedere per scritto al Pubblico Ministero di promuovere un incidente probatorio.
Qualora la richiesta sia accolta il difensore della persona offesa sarà preavvisato, potrà parteciparvi e chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte all’esame.
Infine la persona offesa ha dei poteri di controllo sulla eventuale inattività del PM, consistono in poteri di tipo prettamente penalistico, che cioè tendono a tutelare il suo interesse ad ottenere il rinvio a giudizio dell’imputato.
Essi consentono all’offeso di mettersi in contatto col giudice per le indagini preliminari e presentargli le proprie conclusioni in due delicate ipotesi, e cioè quando il Pubblico Ministero abbia chiesto al giudice la proroga delle indagini o l’archiviazione.
La persona offesa di regola non ha poteri di azione penale, bensì soltanto il potere di attivare il controllo del giudice in due casi, nei quali si palesa l’inerzia del PM.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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