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I principi del processo penale nella costituzione del 1948


Dopo la liberazione il Governo Badoglio, nel 1944, limitò i poteri della polizia in tema di fermo e sottrasse al Pubblico Ministero il potere di archiviare le denuncie in modo insindacabile.
Il r.d.l. 511/46 sulle “guarentigie della magistratura” restituì l’inamovibilità ai giudici e riconobbe alla magistratura nel suo complesso quella indipendenza dal governo alla quale era pervenuta faticosamente al termine del periodo liberale: tutti i membri del CSM erano eletti dagli stessi magistrati.
Per quel che riguarda la Costituzione, l’assemblea costituente ha posto soltanto le garanzie fondamentali che riguardavano i punti nevralgici del processo penale.
orientamento liberale, separazione dei poteri dello Stato e separazione delle funzioni processuali: diritto di difesa, azione penale spettante al PM, principio del giudice naturale e, infine, presunzione d’innocenza;
orientamento personalistico, diritti inviolabili della persona umana: riserve di legge e giurisdizione a tutela di questi;
orientamento solidaristico, norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che  impediscono l’eguaglianza sostanziale.
Anche se la Costituzione non fa una esplicita scelta tra sistema accusatorio e inquisitorio, una sua interpretazione generale denota chiaramente il rilievo dato a principi tipici del sistema accusatorio, e da quando la Corte Costituzionale ha iniziato ad esaminare il codice del 1930 ha fondato su tali principi costituzionali più di una dichiarazione di illegittimità di norme riconducibili al sistema inquisitorio.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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