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Il dibattimento nel processo penale


Nel dibattimento il principio del contraddittorio è attuato attraverso quell’istituto di origine anglosassone che è l’esame incrociato.
Le domande sono poste direttamente dal Pubblico Ministero e dai difensori, mentre il presidente del collegio giudicante ha il potere di ammetterle o meno: egli può intervenire per assicurare la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, può rivolgere direttamente domande e perfino indicare temi di prova nuovi o più ampi che siano utili alla completezza dell’esame.
In questa fase si segue la regola cui l’organo giudicante deve decidere soltanto sulla base delle prove assunte nel contraddittorio tra le parti.
Per rendere effettivo tale principio si è prevista la formazione di due distinti fascicoli:
fascicolo per il dibattimento, contenente i verbali degli atti assunti in contraddittorio e degli atti non ripetibili assunti dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria.
Il contenuto di tale fascicolo può essere letto in dibattimento e utilizzato ai fini delle decisione;
fascicolo del pubblico ministero, contenente i verbali dagli altri atti assunti da quest’ultimo, dalla polizia giudiziaria e dal difensore.
Le dichiarazioni possono essere contestate alle parti e ai testimoni che vengono esaminati nel corso del dibattimento: il verbale serve, di regola, soltanto a provare la credibilità del soggetto interrogato.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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