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Il diritto alla prova scientifica nel processo penale


Il diritto alla prova scientifica comporta il potere di compiere indagini sui predetti fatti falsificativi.
Il diritto di difendersi si deve estendere a quel particolare tipo di prova che è la prova scientifica: le parti devono potersi avvalere di esperti che si trovino in condizioni di parità con il perito.
Nel sistema accusatorio puro non esiste una “prova del giudice”, ma tutte le prove sono delle parti.
Questo sistema ha il vantaggio del contraddittorio nella formazione della prova, ma ha anche lo svantaggio che il giudice ha un ruolo passivo ed è sottoposto all’iniziativa esclusiva delle parti.
Egli è ancor più vincolato alla parola dell’esperto, con l’ulteriore svantaggio che si tratta di un parere di parte.
Il codice italiano dell’’88 non ha accolto il principio dispositivo forte, secondo cui sono ammessi solo i mezzi di prova richiesti dalle parti, ma il giudice ha mantenuto il potere di nominare un perito: c.d. principio dispositivo attenuato.
Tuttavia tale potere può essere esercitato d’ufficio soltanto nel dibattimento, mentre nel corso delle indagini preliminari il giudice può procedere alla nomina del perito soltanto su richiesta di parte.
A loro volta le parti hanno uno strumento più agile e duttile della richiesta di nomina di un perito: fin dalla fase delle indagini preliminari possono direttamente nominare un consulente tecnico di parte anche se non è stata disposta perizia.
Tale consulente sarà poi sentito in dibattimento con lo strumento dell’esame incrociato.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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