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Il giudice, lo storico e lo scienziato


Quello dello storico e quello dello scienziato sono due metodi di accertamento, entrambi posti a disposizione del giudice.
Il compito svolto dallo storico è quello di ricostruire come si è svolto un fatto non ripetibile che è avvenuto nel passato e che ha cessato di esistere.
Tale fatto è irripetibile e può essere conosciuto soltanto attraverso le tracce che ha lasciato nel mondo reale o nella memoria degli uomini.
Ad un fatto provato l’inquirente applica una regola di esperienza che gli permette di accertare ciò che è probabile sia avvenuto in passato.
Il compito dello scienziato è quello di esaminare un fatto ripetibile nel senso che è riproducibile o, comunque, si è riprodotto in modo da poter essere osservato.
La finalità è quella di ricavare le leggi della natura che ne regolano lo svolgimento.
La legge scientifica esprime una relazione statisticamente significativa tra fatti della natura.
La sostanziale differenza tra giudice e storico sta nel fatto che mentre l’attività di quest’ultimo è libera, il giudice è vincolato alle regole legali.
Inoltre lo storico accerta quei fatti che a lui sembrano utili per ricostruire un macroevento, studiando gli eventi secondo i criteri più vari: rilevanza culturale, sociale, economica, religiosa, politica, ecc…; viceversa il giudice accerta un fatto singolo al fine di valutare la responsabilità penale di una persona in relazione ad una imputazione: per il giudice l’unico criterio di valutazione è quello previsto dalla legge e l’unica responsabilità è quella individuale.
Per lo storico il metodo di ricerca delle prove è libero: può utilizzare anche documenti rubati o ottenuti con mezzi illeciti; per il giudice i metodi di ricerca, ammissione, assunzione e valutazione delle prove sono fissati dalla legge.
Lo storico non ha limiti di tempo mentre il giudice deve garantire la ragionevole durata del processo penale.
Tra giudice e scienziato è differente, già in partenza, l’oggetto della conoscenza: lo scienziato esamina un fatto della natura ripetibile, il giudice esamina un fatto umano passato e non ripetibile.
Inoltre i fenomeni fisici o chimici obbediscono a leggi della natura che sono uniformi, mentre il singolo comportamento umano è libero e non determinato da leggi.
Infine mentre lo scienziato può dichiarare che un problema al momento non è risolvibile con dati controllabili e misurabili, il giudice non può non decidere al termine di un processo.
Si hanno rapporti tra metodo storico e scientifico quando lo scienziato deve esaminare un fenomeno della natura avvenuto nel passato.
In questi casi si formula un’ipotesi che poi viene applicata a fatti avvenuti in passato ricercando conferme o smentite.
Il giudice utilizza entrambi questi metodi ma entro i limiti che la legge lo consente.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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