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Il sequestro probatorio nell'ambito del processo penale


Il codice prevede tre distinti tipi di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro preventivo e il sequestro conservativo.
Il primo è collocato tra i mezzi di ricerca della prova, gli altri due tra le misure cautelari.
Comune ai tre tipi di sequestro è la caratteristica di creare un vincolo di indisponibilità di una cosa mobile o immobile, attraverso uno spossessamento coattivo; ma differenti sono le finalità.
Il sequestro probatorio consiste nell’assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima.
Tale vincolo di indisponibilità serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell’accertamento dei fatti.
E’ necessario un requisito naturalistico: deve esserci un bene materiale; e un requisito giuridico: deve trattarsi del corpo del reato o di una cosa pertinente al reato e, soprattutto, che la cosa sia necessaria per l’accertamento dei fatti.
Il sequestro è mantenuto fino a quando sussistono le esigenze probatorie, ma il limite massimo è la sentenza irrevocabile.
Nel corso dell’udienza preliminare o dibattimentale il sequestro probatorio è disposto con decreto dal giudice.
Nel corso delle indagini preliminari il decreto di sequestro è emanato, di regola, dal PM.
Contro il decreto si può proporre richiesta di riesame, sulla quale decide in composizione collegiale il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
Il sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria può avvenire sempre durante le indagini preliminari, ma soltanto in situazioni di urgenza.
Il verbale deve essere trasmesso entro 48 ore al Pubblico Ministero che nelle 48 ore successive può convalidare il sequestro con decreto motivato, se ne ricorrono i presupposti.
La questione della necessità di mantenere il sequestro si pone quando non è chiaro se persiste la sua utilità ai fini probatori.
Nel corso delle indagini preliminari è previsto un ulteriore procedimento incidentale: la persona interessata può presentare al Pubblico Ministero richiesta motivata di restituzione della cosa sequestrata.
Questi decide con decreto motivato:
se valuta che non sussistano più esigenze probatorio, dispone la restituzione all’avente diritto;
se ritiene che le esigenze probatorie siano ancora presenti, respinge la richiesta di restituzione.
Contro il decreto del PM, che accoglie o respinge la richiesta di restituzione, l’interessato può presentare opposizione al GIP, che provvede in camera di consiglio; egli può disporre la restituzione, mantenere il sequestro o anche, quando vi è contestazione sull’appartenenza della cosa sequestrata, rimettere la questione al giudice civile competente.
E’ possibile impugnare il provvedimento del GIP con ricorso per Cassazione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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