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L’imparzialità del giudice: incompatibilità


L’incompatibilità è l’incapacità a svolgere una determinata funzione in relazione a un determinato procedimento.
Si ha quando:
- un magistrato abbia svolto, nel medesimo procedimento, una qualche funzione che deve restare distinta da quella di giudice: PM, polizia giudiziaria, difensore, testimone, ecc…: si riprende il principio di separazione delle funzioni processuali;
- un parente o un affine del magistrato abbia già esercitato nel medesimo procedimento sia la funzione di giudice, sia altre funzione separate o diverse;
- un magistrato abbia già svolto la funzione di giudice nel medesimo procedimento penale.
Si ritiene che il giudice non sia più impregiudicato, e quindi incompatibile per pre-giudizio, quando:
- ha pronunciato la sentenza di un precedente grado del procedimento;
- ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare;
- ha emesso il decreto penale di condanna;
- ha disposto il giudizio immediato;
- ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere;
- ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari.
Il gip resta compatibile quando non ha emanato provvedimenti che comportano un pre-giudizio.
L’esigenza di garantire imparzialità del giudice imponeva di assicurare che l’impregiudicatezza non soltanto fosse esistente, ma anche apparisse tale all’opinione pubblica.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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