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L’interrogatorio nel processo penale


Il codice prevede che l’interrogatorio possa essere svolto da vari soggetti, come ad esempio dal Pubblico Ministero durante le indagini preliminari.
Dall’interrogatorio si potranno ottenere dichiarazioni soltanto se e nei limiti in cui l’indagato decida liberamente di renderle.
Inoltre è fatto divieto di utilizzare, anche se vi fosse il consenso dell’indagato, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti.
L’indagato riceve una serie di avvisi prima che abbia inizio l’interrogatorio:
E’ avvertito che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti sia contro che a favore.
L’indagato deve essere avvertito che ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, mentre ha l’obbligo di rispondere secondo verità circa l’identità personale.
L’indagato è altresì avvertito che, anche se non risponde, comunque il procedimento seguirà il suo corso.
Anche in questo caso l’omissione dell’avviso è sanzionata con l’inutilizzabilità dei risultati dell’interrogatorio.
L’indagato è avvertito che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone.
Il legislatore per un dovere di lealtà vuole che l’indagato sia informato che “prima o poi” diventerà testimone se coinvolge la responsabilità di un’altra persona.
L’omissione di tale avviso causa da un lato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti dei terzi cui si fa riferimento, in secondo luogo l’indagato non potrà assumere la qualità di testimone nei procedimenti contro tali persone.
Il Pubblico Ministero prima di rivolgere domande all’indagato, deve rendergli noto in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, quindi deve indicargli gli elementi di prova esistenti contro di lui, infine deve comunicargli le fonti di prova salvo che ciò pregiudichi l’esito delle indagini.
Soltanto a questo punto il Pubblico Ministero invita l’indagato a rispondere alle domande.
Tre sono le possibilità che si profilano per l’indagato:
può rifiutarsi di rispondere, in tal caso sarà riportato nel verbale;
può rispondere dicendo il vero, e nel caso ammetta fatti a lui sfavorevoli si ha confessione;
può rispondere dicendo il falso, in quanto non ha l’obbligo penalmente sanzionato di dire il vero.
In tale caso l’indagato non commette né il reato di falsa testimonianza né di false informazioni al Pubblico Ministero giacché non è ascoltato come testimone.
Tale causa di giustificazione è prevista all’art. 384 c.p. che afferma come non siano perseguibili i reati contro l’amministrazione della Giustizia qualora siano commessi per salvare se stesso da un grave e inevitabile pregiudizio nella libertà e nell’onore.
Limiti alla possibilità di mentire penalmente sanzionati si hanno:
quando l’indagato compie simulazione di reato, cioè afferma che è avvenuto un reato che nessuno ha commesso;
quando l’indagato calunnia altra persona;
L’imputato, in sostanza, per difendersi può dire il falso ma non può sviare la Giustizia penale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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